Cassazione Penale, Sentenza n. 24876/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per furto in abitazione aggravato (art. 624-bis c.p.) e per sostituzione di persona (art. 494 c.p.), con censure sulla motivazione, sulla valutazione delle prove (testimonianze e documenti non acquisiti), sulla qualificazione giuridica del fatto (riqualificazione a furto semplice) e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestazione dell'applicazione in continuazione e della prescrizione relativa ad alcuni episodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli manifestamente infondati (ricostruzione dei giudici di merito non viziata e sindacato della Corte di legittimità limitato). Tuttavia ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa alla unità o pluralità dei reati di cui all'art. 494 c.p. e, non emergendo cause di non punibilità applicabili, ha constatato la maturazione della prescrizione per i residui episodi (quelli più recenti), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto continuato, con conseguente estinzione per prescrizione dei reati residui e eliminazione della relativa parte di pena aumentata per continuazione.
Norme richiamate
Configura il furto in abitazione quando l'introduzione nella dimora avviene con il consenso carpito mediante inganno; è richiesto un nesso finalistico tra ingresso e impossessamento e l'uso di un falso nome può dimostrare la preordinazione dell'inganno.
Riguarda la sostituzione di persona; la decisione ha posto il problema se le varie condotte costituiscano reati distinti o un unico delitto continuato, questione rilevante ai fini della prescrizione.
Regola la continuazione e l'aumento di pena; la Corte ha rideterminato gli effetti della prescrizione sui residui reati che avevano influito sul cumulo e sugli aumenti.
Valutazione della eventuale causa di estinzione o non punibilità; nel caso di specie non è emersa causa che avrebbe dovuto essere applicata, per cui si è dato rilievo alla prescrizione maturata.
art. 192, 533, 603, 606 cod. proc. pen.
Riguardano regole sulla prova, sulla motivazione e sulle richieste di acquisizione documentale; la Corte ha richiamato il divieto di sindacare in cassazione la valutazione meramente rivalutativa della prova e ha ritenuto inammissibili censure dirette a chiedere nuova valutazione degli elementi probatori.
Circostanze attenuanti generiche: il giudice deve motivare positivamente la concessione dell'attenuante; l'assenza di motivazione positiva per concederla non impone al giudice di giustificare l'esclusione in modo esaustivo oltre il richiamo agli elementi decisivi.
Norma citata in relazione alla rideterminazione degli aumenti per continuazione; la questione è stata assorbita dalla decisione di annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- L'uso di un falso nome e l'articolazione di un accesso 'giustificato' possono integrare l'elemento ingannatorio richiesto per il furto in abitazione (art. 624-bis) se è dimostrabile il nesso finalistico con l'impossessamento dei beni.
- In Cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione del merito probatorio: le censure devono evidenziare vizi logici e giuridici nella motivazione, non solo proposte alternative di interpretazione delle prove.
- La qualificazione di più condotte come reato unitario o come reati distinti è rilevante per la prescrizione e per la determinazione degli aumenti per continuazione; se matura la prescrizione per i reati più recenti ciò può comportare annullamento senza rinvio per estinzione.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione particolarmente esaustiva della loro esclusione, ma la concessione richiede una motivazione positiva che illustri gli elementi che giustificano l'abbassamento della pena.
- Le questioni documentali (es. acquisizione di annotazioni di servizio) e le discrepanze cronologiche o di luogo sollevate in appello non sono automaticamente decisive in Cassazione se rientrano nella valutazione di merito riservata al giudice di merito.
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