Cassazione Penale, Ordinanza n. 32212/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati ritenuti responsabili di plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti; alcuni erano stati inoltre condannati per il reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990. La Corte d'appello di Catania aveva rideterminato, mediante concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le pene inflitte a sette imputati e aveva confermato la condanna di altri due. Gli imputati che avevano definito la posizione mediante concordato hanno dedotto, a seconda dei casi, erronea applicazione della legge penale, vizi di motivazione sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p., contestazioni sull'affermazione di responsabilità, sulla sussistenza dell'associazione e sull'eccessività del trattamento sanzionatorio. La difesa di uno di tali imputati aveva inoltre dichiarato l'adesione all'astensione dalle udienze e chiesto il rinvio. Un ulteriore imputato, condannato per avere, in concorso con altri, detenuto, trasportato e ceduto hashish a un corrispettivo di 9.000 euro, ha denunciato l'assenza di elementi certi, precisi e concordanti e il diniego della riqualificazione nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto generico il primo motivo, perché non confrontato con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato il riconoscimento vocale, l'attività di osservazione e controllo e le conversazioni precedenti alla cessione. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul diniego della lieve entità, fondata anche sul rilevante corrispettivo e sulla conseguente consistenza della partita di droga. Infine, l'imputato condannato per plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di hashish e marijuana ha contestato il riconoscimento della recidiva qualificata, deducendo carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto congruo il riferimento alla consolidata sequenza criminale e ai numerosi precedenti, indicativi di una maggiore pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto agli imputati che avevano aderito al concordato in appello, ha affermato che l'accordo comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le questioni oggetto di rinuncia, comprese quelle sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla quantificazione della pena concordata, salvo le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza e all'illegalità della pena. La sentenza impugnata era conforme all'accordo e le doglianze non rientravano nelle eccezioni ammesse. È stata inoltre ritenuta priva di effetti la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, poiché il procedimento seguiva il rito camerale non partecipato. Quanto agli altri due ricorrenti, la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla prova della responsabilità, adeguata la motivazione sul diniego della lieve entità e congrua quella sul riconoscimento della recidiva qualificata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena limita l'oggetto del giudizio di appello e preclude, nel successivo giudizio di cassazione, le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla pena concordata, salvo le questioni attinenti alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia e all'illegalità della pena.
«obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità»
Nel concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare autonomamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la relativa doglianza è inammissibile se ricompresa nella rinuncia connessa all'accordo.
rito camerale non partecipato
La trattazione secondo il rito camerale non partecipato esclude il diritto del difensore a partecipare all'udienza e rende priva di effetti la richiesta di rinvio fondata sull'adesione all'astensione collettiva.
rito camerale non partecipato
La procedura camerale non partecipata impedisce di riconoscere efficacia alla richiesta di rinvio per astensione dalle udienze quando il difensore non ha diritto di partecipare all'udienza.
«produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»
La responsabilità per cessione di sostanza stupefacente è stata ritenuta sorretta da elementi probatori valutati dai giudici di merito, tra cui riconoscimento vocale, osservazione diretta e conversazioni intercettate o ascoltate.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La qualificazione come lieve entità richiede una valutazione complessiva dei profili normativamente rilevanti; il giudice può negarla valorizzando motivatamente la notevole consistenza della sostanza, desunta anche dal corrispettivo pattuito.
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
La disposizione è stata richiamata quale titolo di condanna associativa per alcuni imputati; il testo non espone una specifica regola decisoria della Corte sulla configurabilità dell'associazione, poiché le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili per effetto del concordato.
Le censure sulla prova della responsabilità sono state ritenute inammissibili perché generiche e non confrontate puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
condanna oltre ogni ragionevole dubbio
Il richiamo è stato esaminato nell'ambito della doglianza sulla sufficienza degli elementi probatori, dichiarata generica per mancato confronto con la motivazione di merito.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
motivazione della sentenza
La censura relativa alla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché si limitava a riproporre principi generali senza indicare specificamente gli errori della motivazione impugnata.
forma e contenuto dell'impugnazione
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, con confronto puntuale con il provvedimento impugnato.
inammissibilità dell'impugnazione
La genericità dei motivi, consistente nella mancata critica specifica della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo sulla pena comporta la rinuncia alle doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla quantificazione della pena concordata; in cassazione restano deducibili soltanto l'illegalità della pena, i vizi della formazione della volontà di accedere al concordato, il dissenso del pubblico ministero e la difformità tra accordo e sentenza.
- La preclusione derivante dal concordato in appello opera anche per questioni rilevabili d'ufficio, salvo che la doglianza riguardi una pena illegale o uno degli specifici profili inerenti alla validità e al contenuto dell'accordo.
- Nel procedimento camerale non partecipato, il difensore non ha diritto a partecipare all'udienza; pertanto, la richiesta di rinvio motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze non produce effetti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della censura; la mera riproposizione di argomentazioni generali o di motivi già dedotti in appello determina l'inammissibilità.
- Per valutare la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve considerare complessivamente tutti i parametri rilevanti e motivare l'eventuale prevalenza di alcuni di essi; la notevole consistenza della sostanza può essere desunta anche dall'elevato corrispettivo pattuito per la cessione.
- Il riconoscimento della recidiva qualificata è adeguatamente motivato quando il giudice collega i precedenti penali e la reiterazione dei reati a una consolidata sequenza criminale e a un'accresciuta pericolosità sociale.
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