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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19585/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato tributario relativo alla tenuta/esibizione della documentazione contabile. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 c.p., sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della decisione di merito, assumendo una qualificazione della condotta come meramente distruttiva delle scritture contabili. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui, quando la contestazione riguarda anche l'occultamento, totale o parziale, delle scritture contabili, il reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000 ha natura permanente e si consuma alla conclusione del controllo degli organi verificatori, non all'inizio. Ha inoltre osservato che, per invocare la prescrizione sulla base della diversa ipotesi distruttiva, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare sia l'avvenuta distruzione, e non il semplice occultamento, sia l'epoca della distruzione, circostanze non provate. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata dichiarata inammissibile, perché la Corte di merito aveva motivato in modo logico sulla mancanza di elementi positivi giustificativi del beneficio, valorizzando l'assenza di collaborazione con la Guardia di Finanza e un precedente penale, in coerenza con il principio per cui le attenuanti generiche non spettano automaticamente ma richiedono elementi favorevoli concreti.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha escluso che il termine fosse maturato prima della sentenza impugnata, valorizzando la natura permanente del reato contestato.

  • art. 158 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza individuata dalla sentenza di merito alla conclusione del controllo.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    La Corte ha ribadito che, quando la contestazione comprende anche l'occultamento delle scritture contabili, il reato ha natura permanente e il momento consumativo coincide con la conclusione dell'accertamento da parte degli organi verificatori.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili, la contestazione dell'occultamento, anche parziale, comporta la qualificazione della fattispecie come reato permanente, con consumazione alla cessazione del controllo fiscale e non al suo inizio.
  • Chi invoca la prescrizione sostenendo che la condotta sia consistita in distruzione e non in occultamento deve fornire prova sia dell'effettiva distruzione della documentazione sia del relativo momento di verificazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: il giudice può legittimamente negarle quando manchino elementi positivi specifici, anche considerando la mancata collaborazione dell'imputato e i precedenti penali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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