Sentenza del 14/06/2016 n. 389 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - Estinzione società - Art. 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014 - Efficacia irretroattiva - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 alle società cancellate dal registro delle imprese prima della sua entrata in vigore. La norma prevede, per cinque anni e nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, il differimento degli effetti dell'estinzione della società disciplinati dall'art. 2495, comma 2, c.c. Il punto controverso è se tale disposizione abbia natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva oppure natura sostanziale e irretroattiva.
La decisione
La disposizione è stata ritenuta di natura sostanziale, non interpretativa, neppure implicitamente, e quindi priva di efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale non si applica alle società cancellate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate non può avvalersi automaticamente del differimento e deve dimostrare concretamente le responsabilità di amministratori, liquidatori e soci secondo l'art. 36 del d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società opera nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nella disposizione, con riguardo a tributi o contributi.
La norma ha natura sostanziale e non interpretativa; pertanto non può essere applicata retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Art. 2495, comma 2, codice civile
Disciplina gli effetti dell'estinzione della società conseguenti alla cancellazione dal registro delle imprese. Tali effetti non possono essere differiti, in base all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, per società già cancellate prima dell'entrata in vigore di quest'ultima norma.
La responsabilità tributaria di amministratori, liquidatori e soci non consegue automaticamente alla cancellazione della società, ma deve essere provata dall'amministrazione finanziaria nei presupposti e nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Una norma tributaria sostanziale che modifica gli effetti dell'estinzione di una società non può essere applicata retroattivamente se il legislatore non prevede espressamente tale efficacia.
- La cancellazione della società anteriore all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 impedisce all'amministrazione finanziaria di utilizzare il differimento quinquennale degli effetti estintivi.
- In assenza del differimento applicabile, l'amministrazione finanziaria deve individuare e provare specificamente la responsabilità di amministratori, liquidatori o soci; non è sufficiente richiamare la pretesa tributaria della società estinta.
- Prima di applicare una disciplina sulla responsabilità dei soggetti collegati a una società estinta, occorre verificare la data di cancellazione dal registro delle imprese e confrontarla con la data di entrata in vigore della norma.
- Il principio di irretroattività opera soprattutto quando una nuova disciplina incide sostanzialmente sulla capacità, sull'estinzione o sulla responsabilità patrimoniale della società e dei suoi soggetti collegati.
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