Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27490/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato, in sede di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., l'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva già rigettato il suo precedente ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. La controversia originaria riguardava un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, revocando le agevolazioni "prima casa" perché l'immobile acquistato nel 2005 era stato qualificato come immobile di lusso. Nel ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse supposto l'inesistenza dell'autosufficienza del ricorso per cassazione: secondo il ricorrente, invece, dal ricorso originario emergevano sia il contenuto del ricorso introduttivo sia quello dell'atto di impugnazione sia il contenuto dell'avviso di liquidazione, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non trascritte o non allegate le parti necessarie. La resistente ha depositato memoria e difeso la correttezza dell'ordinanza revocanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non ricorresse un errore revocatorio. Ha affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, l'errore di fatto deve consistere in una errata percezione ictu oculi e decisiva, non in una valutazione del contenuto degli atti o nella censura dell'interpretazione data al principio di autosufficienza. Ha escluso l'essenzialità e decisività dell'asserito errore, osservando inoltre che l'ordinanza revocanda aveva fondato il rigetto anche sulla erronea formulazione del motivo come error in iudicando invece che come error in procedendo. Ha poi rilevato che dagli atti richiamati non emergeva in modo incontrovertibile il contenuto integrale dell'avviso né la sua allegazione, sicché la doglianza si risolveva in una contestazione valutativa e non percettiva. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione solo per errore di fatto nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza; non copre errori di valutazione o interpretazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio rilevante è l'erronea percezione di un fatto decisivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non una valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, idonea a consentire la completa cognizione della controversia senza accesso ad altre fonti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo che denuncia un vizio di omessa pronuncia o error in procedendo deve essere correttamente sussunto nel relativo paradigma, non in quello dell'error in iudicando.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza della Cassazione è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulti invece in modo incontestabile, senza che su quel fatto vi fosse discussione tra le parti.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della valutazione compiuta dalla Corte sul contenuto degli atti di parte o sulla sufficienza del ricorso per cassazione, trattandosi di censura di giudizio e non di percezione.
  • L'errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo in senso logico-giuridico: la decisione deve risultare necessariamente diversa in assenza dell'errore, non essendo sufficiente che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente in concreto.
  • Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione è necessario riportare gli elementi indispensabili a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia e delle critiche alla sentenza impugnata, senza rinvii ad atti esterni al ricorso stesso.
  • La deduzione di un vizio processuale va sussunta nel corretto paradigma normativo; la confusione tra error in iudicando ed error in procedendo può incidere sull'ammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.