Cassazione Penale, Sentenza n. 734/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che, all'esito del rito abbreviato, li aveva condannati per rapina aggravata (ingresso nella parafarmacia con volto semitravisato, minaccia a una dipendente con una pistola e sottrazione di 480,00 euro) e per il reato di detenzione abusiva di un proiettile (solo BALDINI). In appello la Corte d'appello ha assolto entrambi dalla contravvenzione relativa al porto della pistola giocattolo e ha ridotto la pena. In Cassazione BALDINI deduceva: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione degli artt. 697 c.p. e 38 t.u.l.p.s. perché si trattava di un solo proiettile e non sarebbe provata la presenza in casa oltre le 72 ore; (2) mancata prova della funzionalità del proiettile; (3) mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. per la presunta scarsa offensività (arma giocattolo e importo contenuto). MAZZOCCHETTI deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per carenza di specificità. In particolare: per BALDINI i primi due motivi sono stati ritenuti vaghi poiché la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto il proiettile rinvenuto nella stanza dove dormiva l'imputato (anche se l'abitazione era della madre), attribuendolo a lui, e aveva accertato che non era un semplice bossolo ma un proiettile potenzialmente pericoloso; sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la detenzione abusiva di proiettili rientra nell'art. 697 c.p. e l'obbligo di denuncia ex art. 38 R.D. n. 773/1931 opera solo quando manchi la pericolosità intrinseca. Quanto all'attenuante di particolare tenuità, è stata esclusa correttamente dal giudice del merito perché il pregiudizio della rapina non si esaurisce nella somma sottratta ma comprende anche lo stress della vittima. Per MAZZOCCHETTI i motivi erano generici (in appello aveva peraltro ammesso gli addebiti). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata nella valutazione dei motivi di ricorso (lett. b ed e) per valutare la specificità e il vizio di motivazione delle doglianze in cassazione.
La Corte ha ritenuto che la detenzione abusiva di proiettili sia sanzionata da tale norma; la presenza di un proiettile (non solo un bossolo) integra la fattispecie contravvenzionale.
art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.)
L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 opera solo quando non sussista carenza di intrinseca pericolosità del proiettile; spetta al giudice del merito accertare la pericolosità.
Richiamata rispetto alla richiesta di attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto correttamente esclusa l'attenuante data la natura della rapina e il danno non solo patrimoniale alla vittima.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente inammissibile o colposo; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: censure generiche o prive di puntuale contestazione della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili.
- La detenzione anche di un singolo proiettile può integrare la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p. se il giudice accerta la sua intrinseca pericolosità; il semplice rinvenimento di un bossolo ha valutazione diversa rispetto a un proiettile integro.
- L'obbligo di denuncia ex art. 38 t.u.l.p.s. non opera automaticamente: è necessario verificare la pericolosità intrinseca dell'oggetto rinvenuto; tale valutazione spetta al giudice di merito e richiede motivazione adeguata.
- Nelle rapine la gravità del fatto non si misura soltanto sulla somma sottratta: anche somme contenute possono non rientrare nella particolare tenuità quando vi è una lesione non patrimoniale (es. stress o paura della vittima) o l'uso/ostentazione di armi (anche giocattolo priva del tappo può aggravare la condotta).
- Chi ammette i fatti in sede di appello rende più difficile contestare la responsabilità in Cassazione; inoltre i ricorsi infondati o mal motivati possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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