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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 734/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che, all'esito del rito abbreviato, li aveva condannati per rapina aggravata (ingresso nella parafarmacia con volto semitravisato, minaccia a una dipendente con una pistola e sottrazione di 480,00 euro) e per il reato di detenzione abusiva di un proiettile (solo BALDINI). In appello la Corte d'appello ha assolto entrambi dalla contravvenzione relativa al porto della pistola giocattolo e ha ridotto la pena. In Cassazione BALDINI deduceva: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione degli artt. 697 c.p. e 38 t.u.l.p.s. perché si trattava di un solo proiettile e non sarebbe provata la presenza in casa oltre le 72 ore; (2) mancata prova della funzionalità del proiettile; (3) mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. per la presunta scarsa offensività (arma giocattolo e importo contenuto). MAZZOCCHETTI deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per carenza di specificità. In particolare: per BALDINI i primi due motivi sono stati ritenuti vaghi poiché la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto il proiettile rinvenuto nella stanza dove dormiva l'imputato (anche se l'abitazione era della madre), attribuendolo a lui, e aveva accertato che non era un semplice bossolo ma un proiettile potenzialmente pericoloso; sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la detenzione abusiva di proiettili rientra nell'art. 697 c.p. e l'obbligo di denuncia ex art. 38 R.D. n. 773/1931 opera solo quando manchi la pericolosità intrinseca. Quanto all'attenuante di particolare tenuità, è stata esclusa correttamente dal giudice del merito perché il pregiudizio della rapina non si esaurisce nella somma sottratta ma comprende anche lo stress della vittima. Per MAZZOCCHETTI i motivi erano generici (in appello aveva peraltro ammesso gli addebiti). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella valutazione dei motivi di ricorso (lett. b ed e) per valutare la specificità e il vizio di motivazione delle doglianze in cassazione.

  • art. 697 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la detenzione abusiva di proiettili sia sanzionata da tale norma; la presenza di un proiettile (non solo un bossolo) integra la fattispecie contravvenzionale.

  • art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.)

    L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 opera solo quando non sussista carenza di intrinseca pericolosità del proiettile; spetta al giudice del merito accertare la pericolosità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamata rispetto alla richiesta di attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto correttamente esclusa l'attenuante data la natura della rapina e il danno non solo patrimoniale alla vittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente inammissibile o colposo; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: censure generiche o prive di puntuale contestazione della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili.
  • La detenzione anche di un singolo proiettile può integrare la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p. se il giudice accerta la sua intrinseca pericolosità; il semplice rinvenimento di un bossolo ha valutazione diversa rispetto a un proiettile integro.
  • L'obbligo di denuncia ex art. 38 t.u.l.p.s. non opera automaticamente: è necessario verificare la pericolosità intrinseca dell'oggetto rinvenuto; tale valutazione spetta al giudice di merito e richiede motivazione adeguata.
  • Nelle rapine la gravità del fatto non si misura soltanto sulla somma sottratta: anche somme contenute possono non rientrare nella particolare tenuità quando vi è una lesione non patrimoniale (es. stress o paura della vittima) o l'uso/ostentazione di armi (anche giocattolo priva del tappo può aggravare la condotta).
  • Chi ammette i fatti in sede di appello rende più difficile contestare la responsabilità in Cassazione; inoltre i ricorsi infondati o mal motivati possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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