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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27485/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale della libertà che, in seguito al rinvio dalla Corte di legittimità, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di omicidio volontario. Il ricorso, articolato in quattro motivi, denunciava: (1) violazione dei termini per la decisione e il deposito (art. 311 c.p.p.), con conseguente inefficacia della misura; (2) vizio di motivazione e mancata "presa in carico" degli elementi disposta dal giudice di legittimità, con valutazione errata della gravità indiziaria e della componente psicologica dell'azione (dolo vs colpa); (3) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e sproporzione della misura rispetto all'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente; (4) errata qualificazione degli elementi indiziari che deporrebbero per colpa e non per dolo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto: (i) infondato il primo motivo poiché l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. tutela una fattispecie diversa (annullamento su ricorso dell'imputato) e, comunque, la giurisprudenza consolidata considera ordinatori (non perentori) i termini di decisione e deposito nelle impugnazioni cautelari; (ii) infondati il secondo e il quarto motivo: il Tribunale del riesame ha adempiuto all'obbligo di "presa in carico" correggendo i vizi motivazionali e ha spiegato congruamente le ragioni per ritenere sussistente il dolo eventuale (atto compiuto pur rappresentandosi la possibilità della morte); tale valutazione è sottratta al sindacato di merito della Cassazione salvo vizio di illogicità manifesto; (iii) infondato il terzo motivo: il Tribunale ha valutato le esigenze cautelari e, alla luce della duplice presunzione relativa prevista per il delitto di omicidio, ha ritenuto adeguata la custodia domiciliare considerando età, incensuratezza e inserimento sociale del ricorrente; la difesa non ha dimostrato concretamente l'assenza di pericolo di fuga o di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen. (comma 5-bis)

    Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non possa essere rinnovata.

    La Corte ha ritenuto che la norma disciplini un'ipotesi diversa (annullamento su ricorso dell'imputato) e non operi automaticamente nel caso di rinvio dopo impugnazione del pubblico ministero; inoltre la giurisprudenza consolidata considera i termini in materia cautelare di carattere ordinatorio, non perentorio.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato nella pronuncia quale possibile motivo di sospensione dell'esecuzione (comma 3): la sospensione dell'esecuzione può giustificare la mancata osservanza dei termini senza determinare l'inefficacia della misura.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle misure cautelari; l'art. 311 comma 5-bis si riferisce alle ordinanze che dispongono o confermano misure ai sensi dell'art. 309.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati gravi come l'omicidio (in particolare il comma 3). La Corte ha richiamato la doppia presunzione che giustifica l'adozione di misure cautelari serie salvo prova contraria adeguata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Collegato alle esigenze cautelari; utilizzato nella contestazione difensiva e valutato dalla Corte nel rigetto del motivo relativo all'adeguatezza della misura.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali impugnate in relazione alla motivazione e alla valutazione delle dichiarazioni e delle fonti probatorie; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme impugnate in relazione all'apprezzamento delle esigenze cautelari e alla qualificazione degli elementi indiziari.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nella cornice delle censure sulla motivazione; la Corte ha verificato la congruenza motivazionale ma ha confermato l'ambito limitato del controllo di legittimità.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla componente psicologica del reato; la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto configurabile il dolo eventuale.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla distinzione tra dolo e colpa; la pronuncia ha confermato la corretta applicazione dei criteri di determinazione della componente soggettiva.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di omicidio, posto a fondamento della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari esaminate; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto come omicidio con dolo eventuale.

Massime di principio

  • I termini procedurali previsti per decisione e deposito nelle impugnazioni cautelari sono generalmente ordinatori: il loro superamento non determina automaticamente l'inefficacia della misura, salvo il caso specifico regolato dall'art. 311 comma 5-bis quando l'annullamento è disposto su ricorso dell'imputato.
  • Il giudice di rinvio è obbligato a "prendere in carico" e a rimuovere i vizi motivazionali indicati dalla Corte di legittimità, ma non è tenuto a reperire obbligatoriamente nuovi elementi probatori; ha comunque la libertà di apprezzare il compendio indiziario nei suoi molteplici aspetti.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla gravità indiziaria è limitato: può verificare la congruenza e la logicità della motivazione ma non sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione dell'attendibilità delle fonti, salvo macroscopici vizi di logica o di diritto.
  • Per reati gravi come l'omicidio opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; il giudice può comunque modulare la misura (es. arresti domiciliari) valutando fattori personali come età, incensuratezza e inserimento sociale, salvo prova contraria concreta fornita dalla difesa in ordine a pericolo di fuga o di reiterazione.
  • Quando la difesa contesta la componente psicologica (dolo vs colpa), occorre fornire elementi concreti e specifici capaci di rimettere in discussione la valutazione motivata del giudice di merito; mere asserzioni indifferenziate sono insufficienti.

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