Cassazione Civile, Ordinanza n. 37096/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto la revocazione proposta dall'Ufficio contro una precedente sentenza della stessa CTR dichiarativa dell'inammissibilità del suo appello. La questione concreta riguardava la notifica dell'atto di appello a mezzo posta: nella sentenza revocanda la CTR aveva ritenuto mancante la prova della regolare notifica perché agli atti risultava soltanto la spedizione della raccomandata, non anche l'avviso di ricevimento. L'Agenzia sosteneva che il giudice della revocazione avesse confuso il tema generale della tempestività/corretta notifica con il fatto specifico dedotto a base dell'errore revocatorio, cioè l'esistenza in atti delle cartoline di ricevimento, e denunciava error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 64 d.lgs. 546/1992 e all'art. 395, n. 4, c.p.c. La società controricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'autosufficienza ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso rispettasse i requisiti di specificità e autosufficienza, ma ha comunque escluso che l'errore dedotto fosse decisivo ai fini della revocazione. Ha affermato che, anche a voler ritenere sussistente una svista percettiva sulla presenza delle cartoline di ricevimento, la decisione revocanda non poteva essere alterata perché, nel caso di temporanea irreperibilità del destinatario, la validità della notifica richiedeva anche la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), prova che non risultava prodotta. Per questo il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata prospettata come error in procedendo.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della revocazione delle sentenze tributarie.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto decisivo, ossia quando il fatto erroneamente percepito sia fondamento esclusivo della decisione.
La Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di contenuto e chiarezza del ricorso.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per la produzione delle cartoline di ricevimento depositate in appello.
In caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la svista percettiva riguardi un fatto incontestabilmente risultante dagli atti e tale fatto sia decisivo, cioè costituisca l'unica e necessaria premessa logico-giuridica della decisione impugnata.
- Nella fase rescindente della revocazione il giudice deve compiere un giudizio controfattuale sulla base della sola sentenza impugnata: se, corretto l'errore, la decisione resiste, la revocazione non può essere accolta.
- In tema di notifica postale dell'atto processuale, quando il destinatario sia temporaneamente assente o irreperibile, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è data dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
- La revocazione non è il rimedio per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni documentali che coinvolgano l'attività valutativa del giudice; è invece esperibile solo per una falsa percezione immediata della realtà processuale.
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