Cassazione Penale, Sentenza n. 47080/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna in abbreviato per rapina aggravata in danno di Matteo Ravaglioli. Il primo ricorso (Avv. Patrizia Bartoletto) deduce: a) violazione di legge per presunta tardiva deduzione della questione sulla esatta qualificazione dei fatti; b) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che non è stata valutata la rilevanza del valore del cane pitbull. Il secondo ricorso (Avv. Alessandro Cristofori) censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione carente e l'omessa valutazione di circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che, oltre al profilo di inammissibilità, i giudici di merito avevano precisato che gli imputati non vantavano diritto sul cane (questo era stato adottato da Ravaglioli), circostanza che implica perdita di ogni pretesa di proprietà e rende manifestamente infondata la censura. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte d'appello ha valutato negativamente l'entità del profitto e il danno/pericolo e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non censurabile. Sul secondo ricorso la Corte ha ritenuto generico e aspecifico il motivo; i giudici del merito avevano correttamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. nel negare le attenuanti generiche, rilevando la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi significativi. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata, decisa a Roma il 4 ottobre 2022.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
richiamata come norma procedurale in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito dei motivi di cassazione.
la Corte d'appello ha escluso l'attenuante ritenendo non sussistente un profitto o un danno di entità ridotta; la Cassazione ha confermato che tale valutazione è di merito e non censurabile se motivata.
riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso l'applicazione in base ai criteri previsti.
utilizzato come parametro per l'applicazione delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice deve specificare a quale criterio ha fatto riferimento, senza necessità di esaminare tutti i parametri.
prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità in cassazione: condanna alle spese e possibile somma alla Cassa delle Ammende, qui quantificata in euro 3.000 valutando il profilo di colpa dei ricorrenti.
giurisprudenza citata (Sez. 5, Sent. n. 36790 del 22/06/2015; Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/10/2004)
usi precedenti di legittimità richiamati per confermare che la valutazione del danno o del profitto è questione di merito non rivisitabile in cassazione e che il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri dell'art. 133 purché specifichi i criteri adottati.
Massime di principio
- Le questioni sollevate tardivamente in sede di impugnazione possono essere dichiarate inammissibili; se il fatto è già chiarito nel materiale probatorio i giudici possono comunque motivare la diversa qualificazione (es. perdita di diritto di proprietà per abbandono).
- L'applicabilità di attenuanti (di valore o generiche) richiede una valutazione concreta dell'entità del profitto/danno e del pericolo; tali valutazioni sono di merito e la Cassazione le controlla solo per vizio logico-giuridico evidente.
- Per le attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice deve riferirsi ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti i parametri, ma occorre indicare chiaramente i criteri presi in considerazione.
- Ricorsi generici, aspecifici o non motivati adeguatamente sono destinati all'inammissibilità; la precisione e l'attinenza delle censure sono requisiti essenziali per la cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per i ricorrenti (spese processuali e possibile pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con entità valorizzata in relazione al profilo di colpa delle impugnazioni.
- Precedenti penali e la gravità del fatto pesano negativamente nella concessione di attenuanti; tali elementi devono essere adeguatamente considerati nella strategia difensiva in appello e in cassazione.
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