Ordinanza n. 148/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento Dell'atto intimazione di pagamento 135 2023 90002969 81/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via Raccomandata R.R. n. 695339833329 in data 15/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 135 2018 0000712853 000 asseritamente notificata il 25.07.2018, la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7150055568 000 asseritamente notificata il 16.03.2015 e la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7280265171 000 asseritamente notificata il 25.03.2009 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 07/09/2022 e in data 02/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0047199 del 15/06/2022 e Prot. Uscita N. 0047200 del 15/06/202 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di intimazione di pagamento relativo a prelievo supplementare sul latte, con gli atti di ruolo, le cartelle esattoriali e gli atti AGEA presupposti, connessi e conseguenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi a somme richieste a titolo di prelievo supplementare sul latte, deducendo l’inesistenza della pretesa creditoria e del debito iscritto nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA. Ha inoltre contestato il diniego serbato da AGEA sulle istanze presentate ai sensi dell’art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, con le quali aveva affermato l’insussistenza del credito e chiesto la sospensione delle iniziative di riscossione e gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 539, della medesima legge. Sono state formulate anche domande di restituzione delle somme eventualmente medio tempore prelevate e di risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti di riscossione, del ruolo, delle cartelle, degli atti AGEA o dell’asserita inesistenza del debito. Ha disposto incombenti istruttori per verificare la permanenza dell’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio e per acquisire un aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permane l’interesse alla decisione, aggiornando la vicenda e indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha espressamente avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e degli effetti dell’inerzia sull’interesse alla decisione.
Richiamato quale disposizione in materia di acquisizione e chiarimenti istruttori.
Consente di valutare la mancata dichiarazione o dimostrazione della permanenza dell’interesse come elemento idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nell’ambito della disciplina del procedimento camerale e della decisione.
art. 1, comma 537, legge n. 228/2012
Indicato come fondamento delle dichiarazioni con cui il debitore contesta l’insussistenza della pretesa e chiede la sospensione delle iniziative di riscossione.
art. 1, comma 539, legge n. 228/2012
Indicato quale disposizione recante gli adempimenti a carico dell’ente di riscossione in presenza della dichiarazione di insussistenza della pretesa.
Richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle richieste relative alla sospensione degli effetti o dell’esecuzione degli atti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle richieste di autotutela sugli atti presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane totalmente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire un aggiornamento della situazione sostanziale, degli atti sopravvenuti e dell’interesse concreto e attuale alla decisione.
- L’ordine istruttorio può imporre all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo non ancora presenti nel fascicolo.
- Il termine assegnato per gli adempimenti istruttori decorre dalla comunicazione dell’ordinanza della segreteria e l’inosservanza dell’incombente relativo alla permanenza dell’interesse può assumere rilievo decisivo ai fini dell’improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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