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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37495/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la restituzione degli originali documentali, previa estrazione di copia, relativi ai Quaderni Tecnici di Bordo ("QTB") e altro materiale sequestrato nell'ambito di indagini su presunti illeciti (anche ai sensi d.lgs. n. 231/2001 art. 24 lett. a)). I motivi del ricorso erano due: (i) violazione delle norme processuali per omissione di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in quanto l'art. 263, comma 5, rinvia all'art. 127 c.p.p.; (ii) insufficiente e viziata motivazione del provvedimento in ordine all'estrazione di copia e alla restituzione degli originali, perché tali originali sarebbero necessari per perizia calligrafica, per l'estrazione di dati informatici dagli impianti degli elicotteri e per consentire ad ENAC di operare come ausiliario del P.M.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo (omessa fissazione della camera di consiglio) il ricorso è stato dichiarato infondato: la mancanza dell'udienza camerale è una nullità di natura intermedia e nel caso è stata sanata poiché il Pubblico Ministero aveva prodotto un parere scritto (contraddittorio cartolare) e non aveva lamentato l'omessa fissazione, sicché non poteva eccepirla. Sul secondo motivo il ricorso è stato invece accolto: la motivazione del G.I.P. è risultata apparente e non ha compiutamente valutato la sussistenza delle esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del sequestro (collegamento dei beni al reato, necessità della perizia calligrafica, attività di ENAC, estrazione dati). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al G.I.P. perché verifichi, con motivazione adeguata, la sussistenza o meno delle esigenze probatorie a fondamento del vincolo reale.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    «[c]ontro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127»

    Il rinvio all'art. 127 impone che il G.I.P. decida con il rito dell'udienza camerale per garantire il contraddittorio; l'omessa fissazione dell'udienza costituisce di norma una nullità, salvo i casi in cui la nullità sia di tipo intermedio e sia stata sanata.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Regola l'udienza camerale e il relativo contraddittorio; ai sensi della giurisprudenza richiamata, la mancata osservanza può determinare nullità del provvedimento quando il giudice decida "de plano" senza convocare la camera di consiglio.

  • art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

    «non possono essere "essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata"»

    Le nullità intermedie non possono essere eccepite da chi le ha determinate o dalle parti che hanno concorso a crearle; da ciò deriva che il P.M. che ha prodotto il parere scritto non poteva invocare la nullità per omessa udienza camerale.

  • art. 384, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente l'impiego di ausiliari tecnici (qui ENAC) nell'attività istruttoria su incarico del P.M.; la Corte ha richiamato la necessità che il G.I.P. valuti se il mantenimento del sequestro sia necessario per consentire tali accertamenti tecnici.

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 24, lett. a)

    Rilevato solo in ordine alla natura degli illeciti che implicano responsabilità dell'ente (Sky Aviation come soggetto-appaltatore); la contestazione di illecito ai sensi della normativa 231 aggiunge rilievo alla necessità di accertamenti documentali specifici.

Massime di principio

  • Quando il G.I.P. decide su opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p., deve seguire le modalità dell'art. 127 (udienza camerale) per garantire il contraddittorio; l'omessa fissazione è nullità ma può essere sanata se la parte interessata ha esercitato il contraddittorio in forma cartolare o ha concorso alla situazione.
  • Il giudice che decide sulla restituzione o sul mantenimento del sequestro deve motivare in modo concreto e specifico la sussistenza delle esigenze probatorie: collegamento materiale al fatto contestato ("corpo del reato" o pertinenti), finalità probatorie perseguite, tipo di illecito e natura del bene.
  • L'estrazione di copie e la restituzione degli originali possono essere ammissibili, ma non quando gli originali siano necessari a svolgere accertamenti che richiedono gli originali stessi (es. perizia calligrafica, esami tecnici sui supporti originari, estrazione di dati proprietari).
  • Se il Pubblico Ministero richiede specifiche indagini tecniche (perizia grafologica, acquisizione di dati informatici, intervento di ausiliari come ENAC), il G.I.P. deve valutare se il mantenimento del sequestro sia indispensabile a tali fini e motivare questa valutazione.
  • Le nullità processuali di natura intermedia non possono essere invocate da chi le ha causate o da chi ha rinunciato al rispetto della norma; va però sempre verificata se la nullità è effettivamente sanata o permane.
  • In caso di motivazione apparente o generica del provvedimento che invia la restituzione, la Corte superiore può annullare e rinviare al giudice di merito perché compia una nuova valutazione conforme ai principi richiamati.

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