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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50023/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame del 5/5/2023 per violazione dell'art. 623 c.p.p., contestando l'utilizzazione di atti d'indagine ritenuti successivi al termine annuale utile (in particolare l'annotazione di p.g. del 26/3/2021 e altri atti indicati alle pagg. 62-64) che la sentenza rescindente aveva dichiarato inutilizzabili, nonché la valorizzazione di elementi (es. l'esistenza di una "cassa di resistenza") che, secondo la Corte, sarebbero irrilevanti. Inoltre i ricorrenti censurano la carenza motivazionale dell'ordinanza che, a loro avviso, non individua con precisione il gruppo associativo né i ruoli e confonde la struttura del centro sociale Askatasuna con quella dell'associazione per delinquere. Con un secondo motivo censurano la valutazione delle esigenze cautelari, ritenendola contraddittoria rispetto al fatto che il giudice di merito aveva poi revocato la misura nei confronti di Bonadonna e che nei confronti di Lauriola non era stata applicata misura.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente: ha escluso gli atti realmente compiuti dopo il termine annuale e ha correttamente considerato utilizzabili documenti la cui redazione è successiva purché i singoli atti ivi riportati siano stati compiuti entro il termine (vale la data dell'atto investigativo e non quella del deposito/informativa). Quanto al delitto associativo ex art. 416 c.p., la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza di una struttura stabile e di ruoli distinti (individuando un gruppo di circa 16 militanti distinto dal centro sociale), nonché un programma criminoso basato sulla lotta violenta e la provocazione contro le forze dell'ordine, valorizzando intercettazioni e atti in chiave cronologica, relazionale e logico-settoriale. La Corte ha inoltre confermato che il giudice di rinvio può formulare un percorso argomentativo diverso e integrativo rispetto a quello censurato, purché non ripeta le stesse viziature, e che nel merito delle esigenze cautelari il Tribunale ha potuto non cogliere elementi concreti dalla difesa tali da dimostrare l'attenuazione della necessità cautelare. P.Q.M. i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti sono condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato ...)

    Norma processuale che autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; qui richiamata per il rito seguito nel giudizio

  • art. 416 c.p.

    Definisce l'associazione per delinquere: la decisione ricava l'esistenza del reato dalla presenza di una struttura organizzativa stabile, con ripartizione di ruoli e un programma criminoso finalizzato a una serie indeterminata di delitti

  • art. 270 c.p.

    Norma richiamata perché l'iscrizione iniziale era basata su un'ipotesi ricondotta all'art. 270, poi riqualificata in art. 416; utile per determinare il termine annuale delle indagini cui fare riferimento per l'utilizzabilità degli atti

  • art. 623 c.p.p.

    Richiamato in relazione al vizio denunciato dai ricorrenti sull'utilizzazione di atti ritenuti tardivi; la Corte ha valutato che non vi è violazione perché conta la data in cui il singolo atto investigativo è stato compiuto e non quella del deposito dell'informativa

Massime di principio

  • Per verificare l'inutilizzabilità di un atto d'indagine per decorso del termine annuale delle indagini preliminari conta la data in cui il singolo atto è stato compiuto, non la data di redazione o deposito dell'informativa che lo riassume.
  • Il giudice di rinvio (dopo annullamento per vizio di motivazione) ha autonomia valutativa e può formulare argomentazioni diverse o integrate rispetto a quelle censurate, purché non ripeta i vizi indicati dalla Corte di legittimità e fornisca motivazione adeguata sui punti esaminati.
  • Per la configurabilità del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. è necessario dimostrare indizi idonei a ricostruire un vincolo associativo reale: individuazione di ruoli, stabilità della struttura e finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti; tali elementi possono emergere anche dalla ripetizione sistematica di delitti e dalle loro modalità esecutive.
  • Elementi organizzativi apparentemente neutri (es. cassa comune, strutture di supporto legale) possono acquisire valore indiziario se inseriti in un quadro probatorio complessivo che dimostri finalità e stabilità dell'associazione.
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari il giudice può prendere in considerazione fatti sopravvenuti solo se questi incidono concretamente sulla legittimità della misura; la difesa deve proporre elementi concreti e specifici per dimostrare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari.

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