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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41670/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi di fornitura di merci e di una penale per recesso anticipato, relativi a un contratto di affiliazione commerciale con annessa fornitura di merci stipulato con una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro imprese. Il decreto era stato notificato anche alla socia accomandataria illimitatamente responsabile della s.a.s. L'opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando il foro della propria residenza e sostenendo l'inefficacia della clausola contrattuale di competenza esclusiva di Roma perché non specificamente approvata per iscritto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale di Latina e revocando il decreto, ritenendo però che la clausola fosse comunque inopponibile alla persona fisica perché estranea al contratto. Con il ricorso per regolamento di competenza la società ha dedotto: violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. e di norme codicistiche sull'interpretazione del contratto e sulla responsabilità del socio, censurando sia l'affermazione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per mancata indicazione di tutti i fori alternativi, sia il rilievo officioso sulla terza via, sia soprattutto la ritenuta inopponibilità della clausola alla socia, sostenendo che ella avesse sottoscritto il contratto anche in proprio quale garante e, in ogni caso, quale socia accomandataria illimitatamente responsabile, subentrata nel rapporto anche dopo la cancellazione della società.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata la censura sulla proponibilità dell'eccezione di incompetenza, confermando che, quando si contesta un foro convenzionale esclusivo, non occorre contestare tutti i fori alternativi. Ha anche escluso la nullità per violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, perché si trattava di una questione di puro diritto già desumibile dagli atti. Ha invece accolto il ricorso sul punto decisivo, affermando che la clausola derogatoria della competenza pattuita nel contratto stipulato dalla società è vincolante anche per il singolo socio personalmente responsabile delle obbligazioni sociali; inoltre, la cancellazione della s.a.s. comporta il subingresso dell'ex socio nel rapporto pendente, con conseguente soggezione alla clausola. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e rimesso le parti innanzi a quel giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito del credito, condannando la resistente alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    È richiamato come criterio di competenza territoriale generale invocato dall'opponente e superato dalla clausola di foro esclusivo validamente operante.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato solo per sostenere che non era necessario vagliare tutti i fori alternativi quando era dedotto un foro convenzionale esclusivo.

  • art. 28 c.p.c.

    Invocato nel motivo di regolamento per denunciare la violazione delle regole sulla deroga convenzionale della competenza territoriale.

  • art. 29 c.p.c.

    Invocato nel motivo di regolamento in relazione alla clausola di competenza esclusiva pattuita tra le parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La sua violazione non è stata ravvisata, perché la questione rilevata d'ufficio era di mero diritto e già nel dibattito processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per erronea valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per la interpretazione del contratto, in particolare sulla sottoscrizione e vincolatività della clausola di foro.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato per l'interpretazione secondo buona fede del contratto.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che, poiché i soci rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, la clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto sociale vincola anche il singolo socio.

  • art. 2318, comma 2, c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la qualità di amministratrice/socia accomandataria e la conseguente responsabilità personale per i debiti sociali.

Massime di principio

  • Quando l'eccezione di incompetenza territoriale riguarda un foro convenzionale esclusivo, la parte che la solleva non è tenuta a contestare anche tutti i fori alternativi previsti per i diritti di obbligazione; se il foro pattizio non opera, il giudice individuerà d'ufficio il giudice competente.
  • La violazione del contraddittorio per decisione su questione rilevata d'ufficio non determina nullità quando la questione è di puro diritto, ricavabile dagli atti già discussi, e la parte non dimostri una concreta lesione del diritto di difesa o della possibilità di chiedere prove o rimessione in termini.
  • La clausola contrattuale che deroga la competenza territoriale, contenuta in un contratto stipulato dalla società, è opponibile anche al socio personalmente responsabile delle obbligazioni sociali, poiché la sua responsabilità trae origine dal rapporto societario e non da una soggettività distinta rispetto alla persona fisica obbligata.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina gli effetti delle pattuizioni accessorie del contratto già concluso, ma comporta il subingresso dell'ex socio nel rapporto pendente e la persistenza della soggezione alla clausola di foro pattizio.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte può qualificare giuridicamente la fattispecie e correggere d'ufficio l'inquadramento dato dalle parti o dal giudice di merito, quando i dati fattuali rilevanti risultino già acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFranchising
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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