Cassazione Civile, Ordinanza n. 12318/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 10.092,99, rivendicando un assegno personale non riassorbibile per il periodo gennaio 2015-maggio 2016, pari alla differenza tra il trattamento economico maturato presso il precedente datore di lavoro, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico. La società opponeva il decreto ingiuntivo, ma l'opposizione veniva rigettata in primo grado e la decisione era confermata in appello. La società proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo; prima della decisione, il lavoratore depositava atto di rinuncia al ricorso notificatogli, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata al controricorrente e dell'accettazione della stessa, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la norma non si applica quando la definizione avviene per estinzione del giudizio e non per rigetto o inammissibilità/improponibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e accettata, comporta l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito nel sistema l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, non segue la condanna all'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa, poiché tale previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità/improponibilità dell'impugnazione.
- Le norme che prevedono oneri aggiuntivi di natura sanzionatoria o eccezionale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
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