Cassazione Penale, Sentenza n. 29974/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 12/10/2023 di rigetto della proposta di concordato in ordine al trattamento sanzionatorio e avverso la sentenza della stessa Corte del 12/10/2023 che ha confermato la condanna per quattro episodi di usura aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva omessa/insufficiente motivazione in relazione alla determinazione della pena e ai maggiorazioni per la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione anche dell'ordinanza di diniego del concordato, ma ha dichiarato infondati i motivi sostanziali. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato la gravità della condotta (usura aggravata, continuità decennale, pluralità di episodi) e l'ha ritenuta sufficiente ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha inoltre affermato che, nel reato continuato, non è necessaria una motivazione specifica per ogni aumento, purché complessivamente giustificata la quantificazione della pena e rispettato il limite di legge. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il provvedimento di diniego del concordato di pena sia impugnabile con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza di merito, in quanto il diniego produce effetti decisori sul trattamento sanzionatorio e l'imputato ha interesse ad impugnare.
Il giudice adempie all'obbligo motivazionale sulla determinazione concreta della pena se indica in sentenza gli elementi rilevanti o determinanti nell'ambito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133; non è necessario un riferimento puntuale ad ogni indice positivo se la motivazione complessiva risulta logica e congrua.
In tema di reato continuato non sussiste obbligo di specifica motivazione per ciascun aumento purché la quantificazione della pena-base e degli aumenti sia complessivamente giustificata e non si superi il limite previsto (triplo della pena base); la Corte ha ritenuto che gli aumenti operati fossero modesti e nei limiti.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego del concordato di pena è impugnabile con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza di merito: l'imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento interlocutorio che incide sul trattamento sanzionatorio.
- Sulla determinazione della pena il giudice deve indicare gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; la motivazione è sufficiente se, nel suo complesso, rende logicamente comprensibili le ragioni della scelta, anche senza esaminare punto per punto tutte le argomentazioni difensive.
- Nel reato continuato non è richiesta una motivazione separata per ciascun aumento: è sufficiente una motivazione complessiva che giustifichi la pena-base e dimostri il rispetto dei limiti di legge (es. il triplo della pena base).
- Elementi attenuanti come la confessione possono essere valutati positivamente, ma possono risultare recessivi di fronte alla gravità, alla serialità e alla lunga durata delle condotte contestate.
- La valutazione di congruità della pena da parte del giudice di merito è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se emerge arbitrarietà o illogicità patente nella motivazione.
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