Cassazione Civile, Ordinanza n. 15691/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2006, rideterminando in via sintetica il reddito imponibile sulla base del redditometro, dopo aver rilevato la disponibilità di beni ritenuti indice di capacità contributiva (due autovetture, un'imbarcazione da diporto e una abitazione di ampia superficie). Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano annullato l'accertamento, ritenendo che gli indicatori utilizzati non bastassero, da soli, a fondare la pretesa e che l'ufficio dovesse provare ulteriori attività occulte idonee a giustificare la maggiore capacità di spesa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e del d.m. 10/9/1992, sostenendo che la disponibilità dei beni-indice è sufficiente a legittimare l'accertamento sintetico, mentre grava sul contribuente l'onere di provare che il maggior reddito presunto non esiste o è inferiore, dimostrando la provenienza non reddituale delle risorse impiegate. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, genericità e novità delle censure.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo che il ricorso investisse la medesima ratio decidendi della sentenza d'appello e che le censure fossero specifiche e pertinenti alla violazione di legge dedotta. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, in tema di accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre la dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dal d.m. 10 settembre 1992; spetta invece al contribuente provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, potendo dedurre anche risorse del nucleo familiare o di natura non reddituale, ma dovendone dimostrare disponibilità, entità e durata del possesso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, fondato su indici di capacità contributiva e sul redditometro, è legittimo quando l'ufficio dimostri la disponibilità dei fattori-indice previsti; la prova contraria grava sul contribuente.
l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore incombe sul contribuente, una volta che l'amministrazione abbia provato i beni-indice della capacità contributiva.
d.m. 10 settembre 1992
gli indicatori ivi previsti, in quanto derivanti da parametri e calcoli statistici qualificati, sono idonei a fondare l'accertamento sintetico senza ulteriori prove dell'ufficio.
Massime di principio
- Nel redditometro la prova dell'ufficio si esaurisce nella dimostrazione della disponibilità, da parte del contribuente, dei beni o fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla normativa; non è necessaria la dimostrazione di ulteriori attività occulte o di specifiche fonti reddituali non dichiarate.
- L'accertamento sintetico è sorretto da presunzioni legali o comunque qualificate di capacità contributiva: il contribuente può superarle solo con prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza del maggior reddito o la sua minore entità.
- Se il contribuente allega che le spese siano state sostenute con risorse non reddituali o del nucleo familiare, deve provarne disponibilità, entità e durata del possesso; non è invece richiesto dimostrare puntualmente il concreto impiego di tali risorse per ogni singola spesa contestata.
- In sede di legittimità è ammissibile la censura che investe la corretta applicazione della disciplina del redditometro e del riparto dell'onere probatorio quando essa colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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