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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il medico aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata retribuzione dei medici frequentanti corsi di specializzazione, con riferimento agli anni accademici 1988, 1989 e 1990. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina europea e del termine di prescrizione, sostenendo che il dies a quo non potesse essere ancorato al 27 ottobre 1999, ma dovesse decorrere da un momento successivo, in particolare dalla direttiva 2005/36/CEE e dalla cessazione delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile e legittimazione passiva. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata compensazione delle spese, invocando la novità della materia e l'errore scusabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, poiché da quel momento i destinatari esclusi dalla sanatoria legislativa avevano la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento. Ha escluso che l'incertezza sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla legittimazione passiva potesse impedire il decorso della prescrizione, e ha ritenuto infondato anche il richiamo alla direttiva 2005/36/CEE. Ha inoltre affermato che la mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione quando la soccombenza sia integra e il giudice non abbia esercitato la facoltà discrezionale di compensazione. Non essendosi costituite le amministrazioni intimate, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro di violazione di legge per entrambi i motivi, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per contrasto con un orientamento consolidato di legittimità

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione, in assenza di violazione dei presupposti legali

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue il principio di soccombenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    è individuato come momento dal quale decorre il termine decennale di prescrizione del diritto risarcitorio e come sanatoria parziale della precedente inadempienza statale

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha realizzato la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee sui medici specializzandi, ma non ha eliminato l'inadempimento per i soggetti rimasti esclusi

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39

    richiamato per ribadire che il nuovo trattamento economico dei medici specializzandi opera solo per gli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro del contributo unificato, in combinazione con il comma 1-quater

Massime di principio

  • Nel contenzioso da tardiva attuazione di direttive europee sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data in cui il legislatore nazionale abbia adottato una disciplina parziale o sanante che renda ragionevolmente percepibile al danneggiato la definitività dell'inadempimento rispetto alla sua posizione.
  • L'incertezza successiva su giurisdizione, forma dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, quando il danneggiato sia già in condizione di agire stragiudizialmente o giudizialmente per far valere il proprio diritto.
  • La successiva evoluzione della normativa unionale non fa decorrere nuovamente il termine prescrizionale se non incide sul momento in cui il diritto risarcitorio è divenuto concretamente esercitabile.
  • L'orientamento consolidato della Corte di cassazione è idoneo, ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., a determinare l'inammissibilità del ricorso che riproponga questioni già risolte in modo stabile senza offrire argomenti nuovi e decisivi.
  • La mancata compensazione delle spese di lite, quando la soccombenza è integrale, attiene a una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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