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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06991/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito è rimasta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e alla valutazione della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e il giudizio sulla recidiva. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di merito, senza confrontarsi in modo idoneo con i presupposti costitutivi oggettivi del reato contestato né con la motivazione sul riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive e prive di specifiche ragioni di illogicità o illegittimità della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte osserva che i motivi di ricorso non si confrontano con i presupposti costitutivi oggettivi del reato così contestato e già vagliati nei gradi di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato quale conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnate da specifiche critiche di legittimità o da manifeste illogicità della motivazione.
  • Quando la sentenza impugnata ha congruamente accertato i presupposti oggettivi del reato e ha motivato in modo coerente la valutazione della recidiva, il ricorso che non si confronti realmente con tali argomentazioni è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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