Cassazione Civile, Ordinanza n. 19897/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società e dei suoi soci, con recupero di maggiori IVA, IRAP e IRPEF, oltre sanzioni e accessori, in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e a una società considerata cartiera. In primo grado il ricorso dei contribuenti è stato accolto. In appello l'Agenzia delle Entrate ha limitato l'impugnazione alla sola IVA e alla relativa sanzione, ottenendo riforma della decisione con affermazione dell'onere della prova in capo alla contribuente circa l'infondatezza degli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, allegando l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e la documentazione dei relativi pagamenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, notificata all'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione formale della controparte. Quanto alle spese, le ha compensate, richiamando il principio secondo cui, in caso di definizione agevolata della controversia tributaria e rinuncia al ricorso in cassazione, la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio deflattiva dell'istituto.
Norme richiamate
estintzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, una volta notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche senza formale accettazione.
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso e orienta la regolamentazione delle spese.
conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016
La norma di conversione disciplina la definizione agevolata richiamata dalla parte contribuente.
non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c.
In presenza di definizione agevolata tributaria e rinuncia al ricorso, la regola della condanna alle spese viene derogata e le spese vanno compensate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione espressa del resistente.
- Quando la rinuncia al ricorso sia collegata all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese di lite vanno compensate per non frustrare la finalità deflattiva dell'istituto.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, la regolazione delle spese non segue automaticamente la disciplina generale della soccombenza o della rinuncia, dovendo prevalere la ratio speciale della procedura agevolata.
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