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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26178/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L'unico motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le modalità concrete del fatto dovessero condurre a una qualificazione meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché riproponeva questioni già esaminate e superate nei precedenti gradi di giudizio; ha rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato, in modo non illogico, il notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto, corrispondente a oltre 300 dosi medie singole di cocaina, nonché le modalità di occultamento e di frazionamento della sostanza, già suddivisa in dosi e custodita in un garage. La difesa, invece, pretendeva una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello, che a sua volta aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, escludendo la configurabilità della fattispecie di lieve entità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, confermata nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie di lieve entità è stata esclusa perché il fatto, per quantità e modalità di occultamento/frazionamento, non presentava i requisiti per la minor gravità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018

    Richiamata come criterio interpretativo di riferimento per la valutazione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021

    Richiamata per ribadire che in sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione dei giudici di merito un diverso apprezzamento del fatto.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto di detenzione di stupefacenti ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di quantità della droga, modalità di confezionamento, occultamento e ogni altro indice concreto della offensività della condotta.
  • Quando il giudice di merito esclude la lieve entità con motivazione razionale e coerente, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei medesimi dati fattuali è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova rivalutazione del merito probatorio o del peso degli indici fattuali già scrutinati nei gradi precedenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo cause ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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