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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2108/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rodante impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto l'esistenza delle condizioni per la sua estradizione negli USA in esecuzione di un mandato di arresto del Tribunale del Distretto meridionale di New York per 'conspiracy' finalizzata al riciclaggio di denaro da traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava tre motivi: (1) la fattispecie di 'conspiracy' non corrisponde all'associazione per delinquere italiana e, poiché Rodante era già stato giudicato in Italia per gli stessi fatti, la nuova procedura violerebbe il divieto di bis in idem; gli atti posti a base della richiesta USA sarebbero identici a quelli usati nel processo italiano (con riferimento a un precedente rigetto di estradizione da parte dell'Ungheria basato sul medesimo motivo); (2) il precedente rigetto ungherese e il principio di divieto di bis in idem (anche alla luce dell'art. 50 CDFUE e dell'accordo UE-USA) dovrebbero impedire l'estradizione; (3) la possibile perdita della possibilità di beneficiare del concorso di reati/continuazione determinerebbe una pena eccessiva in violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ammesso l'estradizione. Sul primo punto, la Corte ha ritenuto che i trattati (Trattato bilaterale 1983 e Accordo UE-USA) consentono l'estradizione per reati associativi nelle rispettive forme nazionali (associazione per delinquere vs conspiracy), purché i reati fine dell'associazione siano previsti bilateralmente; inoltre il controllo italiano sull'allegazione della richiesta è limitato alla verifica di una "base ragionevole" che renda plausibile il coinvolgimento dell'estradando, senza sindacare approfonditamente i gravi indizi. Sul secondo punto, il divieto di bis in idem internazionale opera solo quando esiste una pronuncia penale definitiva straniera sulla responsabilità per gli stessi fatti: un provvedimento di rigetto dell'estradizione in un procedimento estradizionale (come quello ungherese) non equivale a un giudicato penale definitivo e non impedisce l'estradizione. L'art. 707 c.p.p. non è applicabile in quanto norma interna relativa a sentenze italiane. Sul terzo punto, non è stata ravvisata una concreta prospettiva di trattamento inumano o di pena così eccessiva da violare l'art. 3 CEDU o l'art. 27 Cost., essendo la mera possibilità di una lunga pena insufficiente senza elementi che rendano prevedibile un trattamento disumano; gli istituti del diritto statunitense che consentono liberazione anticipata reducono l'assunto di un trattamento automaticamente inumano. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13, 110, 416 cod. pen.

    Richiamate dalla difesa per sostenere la non corrispondenza tra 'conspiracy' e l'associazione per delinquere italiana; la Corte però ha ritenuto che le differenze di fattispecie non impediscono l'estradizione se i reati fine sono previsti bilateralmente e sussiste una base ragionevole.

  • art. 4, par. 1, Accordo di estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (25/06/2003)

    «dà luogo a estradizione anche (...) l'accordo al fine di commettere o il concorso nel commettere uno dei fatti che danno luogo a estradizione»

    Interpretato dalla Corte come fonte che ammette l'estradizione anche per accordi o concorso volti a commettere reati estradabili, a sostegno della compatibilità tra 'conspiracy' e l'istituto associativo nazionale ai fini estradizionali.

  • Trattato bilaterale tra Italia e USA (13/10/1983), art. II, par. 2; art. X, comma 3, lett. b)

    La Corte ricorda che il Trattato permette l'estradizione per reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali e che il controllo italiano sulla domanda è limitato alla verifica della "base ragionevole" che renda plausibile la commissione del reato da parte della persona richiesta (art. X, comma 3, lett. b).

  • Accordo di Roma (3/05/2006) e relative ratifiche (legge 16 marzo 2009, n. 25)

    Riferimento normativo all'aggiornamento del Trattato bilaterale tra Italia e USA; utilizzato per confermare l'ambito applicativo dei trattati ai reati associativi.

  • art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva»

    Interpretata come norma che tutela il bis in idem all'interno dell'UE ma che richiede l'esistenza di una sentenza penale definitiva; non opera quindi per un provvedimento di rigetto dell'estradizione che non sia sentenza penale definitiva.

  • art. 707 cod. proc. pen.

    Norma di diritto interno citata dal ricorrente; la Corte ha osservato che è rilevante solo rispetto a precedenti sentenze italiane contrarie all'estradizione e non si applica a pronunce estere su estradizione.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Rilevato dalla difesa per contestare la possibile disparità di trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiesto elementi concreti circa una pena irragionevolmente afflittiva e ha ritenuto la doglianza generica in assenza di tali elementi.

  • art. 3 CEDU

    Invocato in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha affermato che la sola possibilità di una pena lunga non è sufficiente a dimostrare violazione dell'art. 3 senza un rischio concreto di trattamento inumano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'estradizione può essere concessa per reati associativi anche se le fattispecie nazionali (es. 'conspiracy' vs 'associazione per delinquere') non coincidono perfettamente, purché i reati 'fine' dell'associazione siano previsti bilateralmente e sussista una base ragionevole che colleghi l'estradando ai fatti.
  • Il sindacato del giudice nazionale sulla richiesta estradizionale è limitato: non è richiesta una verifica approfondita dei gravi indizi, ma la presenza di una relazione sommaria dei fatti che renda plausibile il coinvolgimento dell'estradando.
  • Il divieto internazionale di bis in idem opera solo se esiste una sentenza penale definitiva (nazionale o straniera) sulla responsabilità per gli stessi fatti; provvedimenti di rigetto dell'estradizione in procedimenti estradizionali non equivalgono a giudicati penali definitivi.
  • Una decisione negativa all'estradizione presa da un altro Stato membro o terzo Stato non vincola automaticamente le autorità italiane; occorre verificare se sia intervenuta una sentenza penale definitiva sul merito della responsabilità.
  • La contestazione di violazione dei diritti fondamentali per effetto di una possibile pena eccessiva richiede elementi concreti che rendano prevedibile un trattamento disumano o degradante; la mera possibilità di una lunga pena non basta.
  • In presenza di procedure internazionali, è utile valutare se nell'ordinamento dello Stato richiedente esistono meccanismi di mitigazione (liberazione anticipata, misure alternative) che riducano il rischio di trattamento incompatibile con l'art. 3 CEDU.

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