Cassazione Penale, Sentenza n. 14669/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (adito ex art. 310 c.p.p.) che aveva rigettato l'appello di Maranzano contro il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., aggravata dalla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Sosteneva che elementi sopravvenuti (decorso del tempo, lontananza territoriale rispetto al tempus commissi delicti e reperimento di un domicilio in contesto diverso) avrebbero dovuto eliminare o attenuare la presunzione e consentire una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità (tentativo di rinnovare lo scrutinio di merito). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che aveva valutato le novità prospettate come inidonee a scalfire la persistenza delle esigenze cautelari, posto il quadro di particolare gravità (partecipazione a un agguato punitivo con uso di armi, una delle quali in possesso dell'imputato) e l'assenza di elementi concreti di distacco dall'ambiente criminale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare il rito di gravame davanti al Tribunale della libertà: la decisione impugnata è stata resa nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 310 c.p.p., e la Corte prende atto della competenza ordinatoria del Tribunale in sede cautelare
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata quale motivo oggettivo della custodia cautelare (esigenza cautelare fondata sul pericolo di recidiva o di commissione di nuovi reati). Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale esigenza in relazione alla gravità del fatto e al concreto rischio di reiterazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione rafforzata di pericolosità cautelare (collegata, nella pratica, a reati di particolare gravità o a contesti criminali organizzati). La Corte e il Tribunale hanno dato rilievo a tale presunzione ritenendola, date le circostanze, non superata dalle circostanze sopravvenute prospettate dalla difesa
Norma richiamata per qualificare la gravità e la connotazione del delitto (matrice mafiosa/associativa o aggravante di tipo associativo). Dal testo emerge che i fatti sono stati ritenuti connotati da particolare gravità e da rilevanti profili associativi, elemento rilevante ai fini della cautela
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza e per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte dispone che la cancelleria espleti gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- La presenza della presunzione di pericolosità (es. art. 275, comma 3) nei reati con connotazione associativa o di particolare gravità rende più difficile superare la custodia cautelare salvo prove concrete e specifiche di mutamento di condotta.
- La mera enunciazione di elementi sopravvenuti (decorso del tempo, cambio di domicilio, distanza territoriale) senza prova documentale e senza elementi che dimostrino un effettivo distacco dall'ambiente criminale è inadeguata a convincere il giudice della perdurante inutilità della custodia.
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare in casi analoghi occorre allegare e dimostrare fatti nuovi rilevanti (ad es. prova di integrazione sociale stabile, indizi concreti di dissociazione dall'associazione criminale, attività lavorativa comprovata, misure di controllo rigorose accettate e verificabili) che incidano direttamente sulla valutazione del rischio di reiterazione.
- In Cassazione non è consentito un ricorso che si limiti a proporre una rivalutazione di merito dei fatti già esaminati: bisogna invece individuare vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione o violazioni di legge per sperare nell'ammissione.
- Il giudice cautelare valuta l'insieme delle circostanze (gravità del fatto, ruolo dell'imputato, uso di armi, rapporti con coimputati, segni di resipiscenza) e può ritenere inadeguate misure meno afflittive anche se proposte con strumenti di controllo elettronico quando permangono concrete possibilità di contatto con l'ambiente criminale.
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