Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07246/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa, nel quale erano stati determinati l’indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima relative ad aree di cui si discuteva la natura edificabile e il valore. Nel corso del procedimento il Comune aveva sostenuto che gli originari proprietari avessero già accettato l’indennità provvisoria, circostanza che, secondo la sua tesi, avrebbe reso inammissibile la domanda di ulteriore indennizzo. Dopo una precedente decisione di legittimità, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso principale del Comune e accolto quello incidentale limitatamente alle spese. Il Comune ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto tardiva/inammissibile la produzione di un documento attestante il prelevamento delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio, documento che invece sarebbe stato esibito tempestivamente alla prima udienza utile del 16 febbraio 2016 e che, per il ricorrente, dimostrava l’avvenuto soddisfacimento della pretesa indennitaria prima dell’introduzione del giudizio. Il Comune sosteneva inoltre che la Corte avesse male percepito il fatto processuale relativo al momento di esibizione del documento e alla sua rilevanza decisiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il ricorrente non aveva individuato un vero errore di percezione, ma contestava in sostanza una valutazione giuridica sull’ammissibilità della prova e sulla portata delle preclusioni processuali. Secondo la Corte, il provvedimento impugnato non si fondava sul presunto deposito del documento all’udienza di precisazione delle conclusioni, bensì su una ratio diversa: il giudizio definito dalla precedente decisione non era un rinvio tecnico dopo cassazione con rinvio, e comunque la documentazione era anteriore alla proposizione del giudizio di merito, con conseguente operatività delle ordinarie preclusioni. Il presunto errore revocatorio cadeva quindi su un profilo estraneo alla ratio decidendi. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti e per i motivi previsti dalla norma, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, decisiva, risultante dal contrasto tra sentenza e atti di causa, e non può riguardare punti controversi decisi dal giudice.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto asseritamente travisato e le ragioni della dedotta riconducibilità dell’errore all’art. 395 c.p.c.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come parametro di violazione di legge, ma non decisivo ai fini della revocazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come parametro di violazione di legge, ma non decisivo ai fini della revocazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come parametro di violazione di legge, ma non decisivo ai fini della revocazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per le preclusioni nel giudizio di rinvio e per la delimitazione dell’attività consentita dopo cassazione.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario in tema di preclusioni istruttorie e produzione documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione e del motivo incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro della censura per omesso esame di un fatto decisivo nel ricorso originario.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso originario per asserito vizio motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso originario per asserito vizio motivazionale.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    Citato in relazione ai limiti eccezionali alla produzione documentale, secondo la Corte d’appello.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta errata nel ricorso incidentale accolto nella precedente decisione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto nei giudizi di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo quando la sentenza abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto in modo meramente percettivo, e non quando si contesti la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
  • L’errore revocatorio non sussiste se il fatto indicato dal ricorrente non ha costituito il presupposto effettivo della decisione impugnata o se la censura colpisce un profilo estraneo alla ratio decidendi.
  • Chi propone revocazione deve indicare con precisione assoluta il fatto asseritamente travisato e spiegare perché il travisamento integri un errore di fatto decisivo; una doglianza generica o confusa con la critica al merito è inammissibile.
  • Le preclusioni processuali alla produzione documentale si valutano anche alla luce della struttura del giudizio in cui la prova è offerta e del momento in cui il documento è stato formato; un documento anteriore all’instaurazione del giudizio non è liberamente producibile solo perché ci si trovi in una fase successiva del processo.
  • Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare una contestazione sull’ammissibilità della prova o sulla correttezza della valutazione processuale in un preteso errore di percezione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.