Cassazione Civile, Sentenza n. 37969/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla responsabilità del pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo relative all'annotazione, a margine della trascrizione 'con riserva' della domanda giudiziale (ex art. 113 ter disp. att. c.c.). I contribuenti sostenevano che l'annotazione e la conseguente richiesta di pagamento erano originate dall'illegittimità della riserva apposta dal Conservatore (poi dichiarata illegittima dalla Corte d'appello), e dunque che l'Ufficio non potesse addebitare a loro le imposte derivanti da un comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione. L'Ufficio sosteneva invece che, ai sensi della normativa fiscale, l'obbligazione tributaria grava sul soggetto che richiede la formalità/annotazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso dei contribuenti. In sostanza la Corte ha ritenuto che l'obbligo del pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse all'annotazione eseguita ai sensi dell'art. 113 ter disp. att. c.c. grava sul soggetto che richiede la formalità (cioè i contribuenti che hanno richiesto la trascrizione con riserva), e non può essere trasferito all'Ufficio anche se la riserva del Conservatore si sia poi rivelata infondata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Disciplina la trascrizione con riserva quando il Conservatore rileva gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità; la trascrizione con riserva produce un effetto di prenotazione ed impone alla parte che ne beneficia di proporre reclamo giudiziale entro 30 giorni.
"il reclamo previsto dall'art.2674 bis c.c. si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità"
Regola termini, notifiche e l'annotazione a margine della trascrizione (reclamo, decreto esecutivo e decreto definitivo). L'annotazione del reclamo è necessaria per conservare gli effetti provvisori della trascrizione con riserva.
"le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria"
Stabilisce che le formalità nei registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria.
d.lgs. n. 347/1990, art. 11, commi 1 e 2
"sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1..."; "sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità"
La Corte ha interpretato queste disposizioni nel senso che l'obbligo tributario per le formalità di trascrizione/annotazione grava sul soggetto che richiede la formalità (e, in solido, su chi ne ha interesse), indipendentemente dall'eventuale illegittimità della riserva originaria del Conservatore.
artt. 2652, 2653 e 2690 c.c. (richiamati)
Richiamati come limiti alla trascrivibilità delle domande giudiziali; la trascrizione delle domande giudiziali è ammessa solo per le ipotesi tassativamente previste dalle norme.
art. 2645 c.c. (richiamato per contrasto)
Utilizzato in contrapposizione al regime delle domande giudiziali per sottolineare il carattere di tassatività degli atti trascrivibili nel campo delle domande giudiziali.
Massime di principio
- L'obbligo del pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo per formalità (trascrizioni/annotazioni) grava sul soggetto che richiede la formalità, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 347/1990, anche se la trascrizione è stata eseguita "con riserva" e la riserva poi dichiarata illegittima dall'autorità giudiziaria.
- L'annullamento o la declaratoria di illegittimità della riserva apposta dal Conservatore non trasferisce automaticamente la responsabilità tributaria all'Ufficio che ha effettuato l'annotazione; l'eventuale comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione può eventualmente dar luogo a rimedi risarcitori separati, ma non esonera il richiedente dalla tassa dovuta per la formalità.
- Chi ottiene provvisoriamente la pubblicità immobiliare mediante trascrizione con riserva deve tempestivamente proporre il reclamo (art. 113-ter disp. att. c.c.) per conservare gli effetti della formalità; l'annotazione del reclamo è funzionale alla tutela dell'interesse privato del richiedente.
- In casi analoghi è opportuno, per il richiedente, adempiere all'obbligo tributario collegato alla formalità per evitare ulteriori contestazioni e comunque valutare separatamente azioni di rivalsa o risarcimento verso l'Amministrazione se la condotta di quest'ultima è risultata illegittima.
- La qualificazione delle norme sulla trascrizione come norme di ordine pubblico con finalità di tutela della sicurezza dei traffici giuridici implica che il regime delle trascrizioni va interpretato restrittivamente rispetto alla tassatività delle ipotesi di trascrivibilità delle domande giudiziali.
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