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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30293/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (vittorioso)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Udine che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di Pace. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale, perché la Corte ha definito la causa in rito. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 12/05/2021 e non risultava notificata; pertanto trovava applicazione il termine "lungo" di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. La proposizione del ricorso il 10/12/2021 è stata ritenuta tardiva, perché il termine scadeva il 12/11/2021 e, trattandosi di opposizione all’esecuzione, non operava la sospensione feriale dei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per tardività. Ha affermato che, in assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso di opposizione all’esecuzione, non è sospeso nel periodo feriale. Poiché il ricorso è stato avviato alla notifica il 10/12/2021, oltre il termine scaduto il 12/11/2021, è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non risulta notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della decisione.
  • Nelle opposizioni all’esecuzione, la sospensione feriale dei termini non si applica al termine per impugnare; il termine lungo decorre quindi senza sospensione nel periodo feriale.
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, indipendentemente dall’eventuale fondatezza dei motivi dedotti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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