Cassazione Penale, Ordinanza n. 31935/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la pretesa incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva in precedenza sospeso in via cautelativa la misura alternativa ex art. 51-ter ord. pen. a far parte del collegio decidente sulla revoca; dall'altro, il vizio di motivazione dell'ordinanza, per non avere tenuto conto di documentazione sanitaria che, secondo il ricorrente, mostrava una patologia tale da giustificare la violazione delle prescrizioni, ma anche da confermare l'impossibilità del condannato di rispettare le condizioni della misura, con conseguente illegittimità della prosecuzione della stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla asserita incompatibilità del magistrato di sorveglianza, osservando che la sospensione cautelativa della misura e la successiva proposta di revoca hanno natura provvisoria e cautelativa e non determinano incompatibilità nel giudizio di revoca. Quanto al resto, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata sul fatto che i comportamenti del condannato, qualificati come evasioni e comunque come altre fattispecie di reato, fossero incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. Ha infine rilevato che il ricorso mirava in sostanza a una non consentita rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, mediante parametri di giudizio diversi da quelli seguiti dal giudice di sorveglianza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
norma che disciplina la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, revocata dal Tribunale di sorveglianza nel caso esaminato
norma richiamata in relazione alla sospensione cautelativa della misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza; tale attività è considerata provvisoria e non determinante incompatibilità nel successivo giudizio di revoca
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La sospensione cautelativa di una misura alternativa alla detenzione, seguita dalla proposta di revoca da parte del magistrato di sorveglianza, ha natura provvisoria e cautelativa e non comporta, di per sé, incompatibilità del medesimo magistrato a partecipare al collegio che decide sulla revoca.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto e della documentazione già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione dell'ordinanza di revoca di una misura alternativa è sufficiente quando evidenzi che i comportamenti del condannato, anche se qualificati come evasione o comunque come ulteriori reati, sono incompatibili con la prosecuzione del trattamento alternativo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire ai criteri valutativi del giudice di merito parametri diversi, ove la decisione impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e giuridicamente adeguata.
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