Sentenza del 26/04/2017 n. 10240 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Diritto di opzione - Cessione del diritto - Contenuto patrimoniale - Aliquota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari, sostenendo che la cessione onerosa del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. non costituisce, di per sé, una negoziazione di quote o partecipazioni societarie. Poiché il diritto di opzione ha autonomo contenuto economico-patrimoniale e, nel caso concreto, non risultava esercitato dal cessionario, l'atto doveva essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anziché all'imposta fissa prevista dall'art. 11.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata l'assimilazione automatica tra cessione del diritto di opzione e cessione di partecipazioni sociali. La cessione del diritto attribuisce soltanto la facoltà di sottoscrivere azioni future e non trasferisce immediatamente una partecipazione societaria; l'acquisto della partecipazione si realizza solo con l'effettivo esercizio del diritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bari, in diversa composizione, affinché esamini anche gli ulteriori motivi di appello precedentemente ritenuti assorbiti e provveda sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato dei resistenti è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
È una disposizione residuale applicabile agli atti onerosi con contenuto economico-patrimoniale non disciplinati specificamente da altre voci della Tariffa. La cessione onerosa del diritto di opzione, se il diritto non viene esercitato dal cessionario, rientra in questa previsione ed è soggetta all'aliquota proporzionale del 3%.
Art. 11, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti
Prevede l'imposta fissa per gli atti contemplati dalla disposizione, inclusa la negoziazione di partecipazioni societarie. Non è applicabile alla mera cessione del diritto di opzione quando non risulta l'effettivo esercizio del diritto e quindi non si è realizzato il trasferimento di una partecipazione.
le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni da essi possedute
Disciplina il diritto dei soci di sottoscrivere in via preferenziale le nuove azioni emesse in occasione di un aumento di capitale. Il diritto ha autonomo valore economico e può essere ceduto, ma la partecipazione sociale si trasferisce o si forma soltanto a seguito del suo successivo esercizio.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Consente di impugnare una decisione per errata interpretazione o applicazione della normativa, come avvenuto nel caso in esame relativamente al coordinamento tra gli artt. 9 e 11 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986.
Massime di principio
- La cessione del diritto di opzione e la cessione di una partecipazione societaria sono operazioni giuridicamente distinte: la prima trasferisce una facoltà, mentre la seconda trasferisce una partecipazione già esistente.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre verificare se il cessionario abbia effettivamente esercitato il diritto di opzione. In assenza di esercizio, l'atto conserva la natura di cessione onerosa di un diritto patrimoniale e si applica, in via residuale, l'aliquota proporzionale del 3% prevista dall'art. 9.
- Se invece il diritto di opzione è stato esercitato e l'operazione, valutata nel suo complesso, realizza sostanzialmente una negoziazione di partecipazioni societarie, può trovare applicazione il regime dell'imposta fissa previsto dall'art. 11.
- La qualificazione fiscale non dipende soltanto dal collegamento economico tra cessione del diritto e possibile acquisto delle azioni, ma dagli effetti giuridici effettivamente realizzati e dalla prova dell'esercizio del diritto.
- In presenza di una controversia tributaria, la mancata prova dell'esercizio del diritto da parte del cessionario può risultare decisiva per escludere l'assimilazione alla cessione di partecipazioni sociali.
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