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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29832/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Genova sostenendo che la sola consegna di una borsa con 150.000 euro a un interposto (Roger) il 01/04/2019 non è sufficiente a ritenere la sua responsabilità per l'acquisto e l'importazione di cocaina (partita di kg. 53,98) e che mancino riscontri sulle espressioni a lui attribuite e sui contatti con gli altri indagati; in sostanza deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 in relazione al suo contributo causale e alla consapevolezza della finalità illecita della somma.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile come generica reiterazione delle censure già svolte in appello, ritenendo non viziata la motivazione della Corte di merito che ha affermato il contributo consapevole del ricorrente all'importazione dello stupefacente. La Corte di merito aveva desunto la partecipazione dalla consegna monitorata dei 150.000 euro su incarico fiduciario di Romeo, dalle parole del ricorrente riportate dall'interposto ("per le spese di viaggio"), dal rapporto di fiducia con Romeo, dalla condotta di occultamento dei contatti e dalla fase della trattativa in cui la somma venne consegnata. Si ricorda che la Corte di appello aveva già escluso alcune aggravanti (artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen.) e rideterminato la pena. Conseguentemente la Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    L'art. 110 cod. pen. è richiamato per affermare il concorso di persone nel reato: la partecipazione rileva sia se il contributo è causalmente necessario sia se ha funzione agevolatrice, rafforzando la possibilità di riuscita dell'illecito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 6

    La norma sul traffico di stupefacenti è applicata al caso di acquisto e importazione di cocaina; la Corte ritiene sufficiente il contributo materiale e consapevole (consegna di denaro) per ritenere la responsabilità ai sensi di questa fattispecie.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80 comma 2

    Richiamato nel capo di imputazione per l'accertamento delle circostanze aggravanti connesse al reato di traffico di stupefacenti; la Corte di appello ha comunque escluso talune aggravanti in parziale riforma.

  • Codice penale, artt. 61-bis e 416-bis.1

    Le aggravanti contestate sono state esaminate e in parte escluse dalla Corte di appello; la Cassazione non ha accolto il ricorso che contestava la valutazione delle aggravanti in sede di merito.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253347 - 01)

    Principio di legittimità secondo cui il contributo concorsuale può avere rilievo anche quando è agevolatore e non strettamente causale: basta che la condotta esteriore sia idonea a fornire un apporto apprezzabile all'esecuzione del reato.

Massime di principio

  • La consegna di denaro a un interposto, se avvenuta in contesto operativo monitorato e con elementi circostanziali (tempo, modalità, rapporto fiduciario, dichiarazioni), può essere valutata come contributo consapevole all'illecito anche se non è l'atto finale dell'importazione.
  • Per la configurazione del concorso di persone non è sempre necessario che il contributo sia causalmente conditio sine qua non dell'evento: è sufficiente un apporto idoneo ad agevolare la riuscita dell'impresa criminosa.
  • Elementi come il monitoraggio degli incontri da parte della polizia, le espressioni attribuite al partecipante, la presenza di un rapporto fiduciario con i promotori e la condotta volta a non lasciare tracce sono indizi rilevanti per dedurre la consapevolezza e l'intento criminoso.
  • La mera affermazione difensiva di ignoranza o di uso legittimo del denaro è spesso insufficiente se contraddetta da comportamenti e riscontri oggettivi; la difesa deve proporre elementi di riscontro concreti per scalfire il convincimento del giudice di merito.
  • In Cassazione i ricorsi che si limitano a riproporre le medesime censure di merito senza motivare punti di diritto diversi o errori di valutazione giuridica rischiano l'inammissibilità.
  • In casi di partecipazione ad attività di traffico internazionale di stupefacenti, il contesto complessivo e la funzione temporale e operativa dell'atto compiuto (es. pagamento nella fase conclusiva della trattativa) sono particolarmente significativi per la valutazione della responsabilità.

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