Cassazione Penale, Sentenza n. 11735/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per diffamazione (artt. 110, 595 c.p., comma 3) contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta tardiva notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio, in violazione dell'art. 601, co. 3, c.p.p. (termine minimo di 40 giorni) come modificato dal d.lgs. 150/2022; 2) mancata, contraddittoria o illogica motivazione quanto alla riconducibilità all'imputato dei due articoli diffamatori pubblicati con la dicitura "scritto da ufficio di presidenza" e "i Banditi", essendo nell'ufficio di presidenza anche altre persone (Castiglion, D'Agostino), e quindi non certa la paternità degli scritti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato abbandonato dal difensore in ragione dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42124/2024) che ha stabilito la non applicabilità retroattiva della nuova disciplina di cui all'art. 601, co. 3, c.p.p. agli appelli proposti anteriormente al 10/07/2024. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato: la Corte di legittimità ha richiamato il divieto di riesaminare i fatti in sede di cassazione e ha confermato la coerenza logica della motivazione della corte territoriale che ha ritenuto la paternità degli articoli dimostrata dalla dicitura "scritto da ufficio di presidenza" e dal fatto che l'imputato presiedeva quell'ufficio; la presenza di altri componenti non esclude la responsabilità del presidente e anzi apre alla possibilità di concorso, profilo per il quale è stato effettivamente esercitato l'azione penale nei confronti degli altri. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; la sentenza prende in considerazione la possibile partecipazione concorrente di più soggetti nell'ambito degli articoli diffamatori
art. 595, comma 3, cod. pen.
Norma che incrimina la diffamazione aggravata; è il capo di imputazione per cui è stato condannato il ricorrente
art. 601, co. 3, c.p.p. (modificato dall'art. 34, d.lgs. 150/2022)
art. 601, comma 3, c.p.p.; modifica introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Stabilisce un termine minimo di 40 giorni per comparire in appello; le Sezioni Unite hanno interpretato che la disciplina è applicabile soltanto agli atti di impugnazione proposti dalla data indicata (10/07/2024), perciò non opera sul caso oggetto di ricorso
Consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che l'art. 601, co. 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, si applica solo agli impugnative depositate da 10/07/2024 in poi; tale decisione ha reso inoperante la censura sul termine di notificazione nel caso di specie
Massime di principio
- Le modifiche processuali (per es. termini di notifica introdotti da d.lgs.) possono avere efficacia solo per impugnazioni proposte dopo la data da cui le Sezioni Unite le ritengono applicabili; verificare sempre la decorrenza temporale per valutarne l'applicabilità.
- In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito fattuale: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a preferire ricostruzioni alternative spesso risultano inammissibili o infondati.
- La dicitura di paternità editoriale (per es. "scritto da ufficio di presidenza") può legittimamente essere utilizzata dal giudice come elemento per attribuire la responsabilità a chi presiede l'organo, salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.
- La presenza di più componenti in un organo che rivendica un contenuto non esclude la responsabilità del presidente; può invece aprire l'ipotesi del concorso di persone, profiloe per il quale andranno valutate le responsabilità singole.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese del grado e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile; prevedere sempre il rischio economico della cassazione quando si valuta l'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11721/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →