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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11735/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per diffamazione (artt. 110, 595 c.p., comma 3) contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta tardiva notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio, in violazione dell'art. 601, co. 3, c.p.p. (termine minimo di 40 giorni) come modificato dal d.lgs. 150/2022; 2) mancata, contraddittoria o illogica motivazione quanto alla riconducibilità all'imputato dei due articoli diffamatori pubblicati con la dicitura "scritto da ufficio di presidenza" e "i Banditi", essendo nell'ufficio di presidenza anche altre persone (Castiglion, D'Agostino), e quindi non certa la paternità degli scritti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato abbandonato dal difensore in ragione dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42124/2024) che ha stabilito la non applicabilità retroattiva della nuova disciplina di cui all'art. 601, co. 3, c.p.p. agli appelli proposti anteriormente al 10/07/2024. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato: la Corte di legittimità ha richiamato il divieto di riesaminare i fatti in sede di cassazione e ha confermato la coerenza logica della motivazione della corte territoriale che ha ritenuto la paternità degli articoli dimostrata dalla dicitura "scritto da ufficio di presidenza" e dal fatto che l'imputato presiedeva quell'ufficio; la presenza di altri componenti non esclude la responsabilità del presidente e anzi apre alla possibilità di concorso, profilo per il quale è stato effettivamente esercitato l'azione penale nei confronti degli altri. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la sentenza prende in considerazione la possibile partecipazione concorrente di più soggetti nell'ambito degli articoli diffamatori

  • art. 595, co. 3, cod. pen.

    art. 595, comma 3, cod. pen.

    Norma che incrimina la diffamazione aggravata; è il capo di imputazione per cui è stato condannato il ricorrente

  • art. 601, co. 3, c.p.p. (modificato dall'art. 34, d.lgs. 150/2022)

    art. 601, comma 3, c.p.p.; modifica introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Stabilisce un termine minimo di 40 giorni per comparire in appello; le Sezioni Unite hanno interpretato che la disciplina è applicabile soltanto agli atti di impugnazione proposti dalla data indicata (10/07/2024), perciò non opera sul caso oggetto di ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma

  • Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (giurisprudenza)

    Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095

    Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che l'art. 601, co. 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, si applica solo agli impugnative depositate da 10/07/2024 in poi; tale decisione ha reso inoperante la censura sul termine di notificazione nel caso di specie

Massime di principio

  • Le modifiche processuali (per es. termini di notifica introdotti da d.lgs.) possono avere efficacia solo per impugnazioni proposte dopo la data da cui le Sezioni Unite le ritengono applicabili; verificare sempre la decorrenza temporale per valutarne l'applicabilità.
  • In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito fattuale: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a preferire ricostruzioni alternative spesso risultano inammissibili o infondati.
  • La dicitura di paternità editoriale (per es. "scritto da ufficio di presidenza") può legittimamente essere utilizzata dal giudice come elemento per attribuire la responsabilità a chi presiede l'organo, salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.
  • La presenza di più componenti in un organo che rivendica un contenuto non esclude la responsabilità del presidente; può invece aprire l'ipotesi del concorso di persone, profiloe per il quale andranno valutate le responsabilità singole.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese del grado e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile; prevedere sempre il rischio economico della cassazione quando si valuta l'impugnazione.

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