Cassazione Civile, Ordinanza n. 25416/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un decreto del Tribunale di Firenze che aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo nell'ambito di un contenzioso civile ordinario collegato a una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi. La Corte rileva però che il ricorso non risultava ritualmente notificato alla controparte intimata e, soprattutto, che le censure erano formulate in modo confuso e difficilmente comprensibile, con violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Inoltre, le doglianze investivano un provvedimento qualificato come decreto, non decisorio e non suscettibile di passare in giudicato, dunque non impugnabile direttamente in cassazione neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. La Corte osserva anche che il provvedimento non conteneva statuizioni sulle spese. Secondo il Collegio, la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti endoesecutivi o l'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva, invece di proporre ricorso immediato per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente la manifesta inammissibilità derivante dalla natura non decisoria del decreto impugnato e dalla conseguente non ricorribilità immediata in cassazione. Ha inoltre escluso la necessità di disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio verso l'intimato, applicando il criterio della ragione più liquida, poiché tali attività sarebbero state inutili rispetto all'esito di inammissibilità. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata regolare instaurazione del contraddittorio. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
richiamato per la comunicazione della proposta del consigliere relatore e il deposito di memoria da parte della ricorrente.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
la Corte rileva che il ricorso è formulato in modo confuso e privo di adeguata esposizione dei fatti e degli atti rilevanti, con violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere che il decreto impugnato, non decisorio, sia autonomamente ricorribile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che investa un provvedimento privo di decisorietà e di attitudine al giudicato, anche quando il provvedimento sia formalmente denominato decreto o non contenga una statuizione sulle spese.
- Quando il motivo di inammissibilità è evidente, la Corte può definire la causa secondo il criterio della ragione più liquida senza rinnovare la notifica o integrare il contraddittorio, se tali attività sarebbero inutili rispetto all'esito del giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c.; un'esposizione confusa, frammentaria o non intellegibile delle censure comporta inammissibilità.
- Le contestazioni avverso atti o provvedimenti emessi nell'ambito dell'esecuzione forzata devono essere veicolate attraverso gli strumenti processuali propri della fase esecutiva o endoesecutiva, non mediante ricorso diretto per cassazione contro un atto non impugnabile.
- La mancanza di regolare instaurazione del contraddittorio non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando la causa sia già definibile per una ragione assorbente e più liquida.
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