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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21048/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione avverso l'ordinanza n. 38109/2021 (pronunciata il 14/07/2021 e notificata il 02/12/2021) deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: aveva ricevuto comunicazioni PEC del 3/6/2021 che fissavano l'adunanza per il 14/7/2021 e, in pari data, un'ulteriore PEC che precisava l'esclusione dalla trattazione per i medici specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1982, con conseguente differimento della trattazione in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il ricorrente, iscritto al corso nel 1981, ha quindi sostenuto che l'ordinanza fosse frutto di un errore di fatto perché la sua posizione non era stata differita come comunicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore dedotto non rientri nella revocazione di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., perché non concerne un fatto materiale decisivo su cui la decisione è fondata (es. supposizione di un fatto incontrovertibilmente escluso o l'errata supposizione di inesistenza di un fatto positivamente accertato), bensì un profilo procedurale privo di incidenza sul contenuto dell'ordinanza. La sentenza era stata decisa sulla base della prescrizione, con espresso assorbimento del profilo relativo agli specializzandi iscritti anteriormente al 1983; quindi l'eventuale mancato differimento dell'udienza non aveva nesso causale diretto con il contenuto decisorio. La Corte ha compensato le spese di lite per le particolari ragioni della vicenda e ha disposto l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 (ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Consente la revocazione per decisioni frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ossia quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Nel caso concreto la Corte ha interpretato la norma restringendone l'applicabilità ai soli errori di fatto decisivi per il giudizio, escludendo l'estensione ai meri errori procedurali non avendo questi inciso sul contenuto della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c. (richiamato nella motivazione)

    Richiamato come riferimento alle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ha evidenziato che l'errore procedurale dedotto non rientra nelle fattispecie previste.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme che regolano l'obbligo del versamento del contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il versamento, imponendo al ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis.

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 23901/2020 (richiamata)

    Richiamata nei fatti come provvedimento che aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE per determinate posizioni di specializzandi; non è stata però ritenuta idonea a creare un vizio revocatorio nella fattispecie perché l'omessa differenza/non differimento non ha inciso sulla decisione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa solo quando l'errore riguardi un fatto decisivo per la decisione (es. supposizione di un fatto incontrovertibilmente escluso o supposizione di inesistenza di un fatto positivamente accertato).
  • Gli errori di natura meramente procedurale ed organizzativa (c.d. error in procedendo), come la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza o il mancato differimento dell'udienza, non costituiscono di per sé motivo di revocazione se non dimostrano un nesso causale diretto e la decisività rispetto al contenuto della decisione.
  • Se la decisione ha deciso la causa su base sostanziale (es. prescrizione) e ha espressamente assorbito altri profili, risulta difficile far valere che un vizio procedurale abbia modificato l'esito: occorre dimostrare che l'errore di fatto abbia determinato il risultato.
  • In casi simili, prima di proporre revocazione, valutare: a) se il presunto errore è effettivamente documentale e decisivo; b) se esistono rimedi alternativi/tempi utili per contestare l'irregolarità procedurale (es. segnalazione tempestiva, istanza di rinnovazione o altri mezzi impugnatori); c) la giurisprudenza consolidata che esclude la revocazione per 'error in procedendo'.
  • Quando la controversia presenta elementi di particolare complessità o profili organizzativi rilevanti, la compensazione delle spese può essere disposta anche se il ricorso è inammissibile.

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