Cassazione Penale, Sentenza n. 42388/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello del 19/05/2022 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Gli argomenti di impugnazione sono cinque: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (violazione art. 178 c.p.p.), perché la notifica era stata eseguita al difensore per inidoneità del domicilio eletto; (2) abnormità/invalidità della modalità di trattazione del giudizio (contestazione dell'udienza pubblica e della celebrazione orale in presenza di conclusioni scritte e richiamo all'art. 23-bis, comma 2, d.l. n.137/2020); (3) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni della consulente del curatore fallimentare (dedotta idoneità delle scritture contabili fino al 31/12/2012 a dimostrare l'assenza di nocumento per i creditori e la possibile derubricazione del reato in bancarotta semplice documentale); (4) erroneo diniego della sospensione condizionale della pena (violazione art. 164 c.p.), nonostante la condotta successiva dell'imputato ed eventuale buona prognosi; (5) omessa risposta circa la richiesta di condanna della parte civile alle spese del grado, formulata dalla difesa in appello per le conclusioni scritte della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In particolare: (1) la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è stata ritenuta legittima perché giustificata dalla temporanea impossibilità di esecuzione presso il domicilio eletto; non sussiste la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p.; (2) la celebrazione del giudizio d'appello nella forma della trattazione orale/udienza pubblica, anche nel contesto delle misure emergenziali, non è stata ritenuta abnorme né lesiva del diritto di difesa, anche perché la difesa non aveva eccepito tempestivamente il vizio; (3) il motivo che deduce travisamento della prova è stato giudicato generico e non specifico: le dichiarazioni della consulente non erano decisive e non scardinavano la congrua motivazione della Corte territoriale; (4) il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della prognosi negativa sulla recidiva, valutazione riservata al giudice; (5) la richiesta di condanna della parte civile alle spese è inammissibile perché la parte civile non aveva impugnato le statuizioni civili di primo grado, per cui non poteva vedersi revocate o modificate in appello le statuizioni favorevoli, condizione necessaria per la condanna alle spese.
Norme richiamate
Riferita alla nullità della citazione; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e ha distinto la nullità assoluta da vizi che non impediscono la conoscenza effettiva dell'atto.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore quando la notifica presso il domicilio eletto non è possibile (anche per temporanea assenza); la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale procedura.
Norma sulla nullità assoluta della citazione; la Corte ha chiarito che tale nullità sussiste solo se la notifica è omessa o inidonea a garantire la conoscenza effettiva.
Richiamato in ordine alle modalità ordinarie di notificazione; la Corte ha distinto i casi che richiedono accertamento di irreperibilità da quelli di temporanea impossibilità.
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020
Norma emergenziale richiamata relativamente alle modalità processuali durante la pandemia; la Corte ha ritenuto che la celebrazione in trattazione orale non abbia determinato abnormità processuale nel contesto concreto.
art. 216, comma 4, L.F.
Norma sulle pene accessorie applicabili per il reato di bancarotta; la Corte ha confermato l'applicazione delle misure accessorie per la durata della pena principale.
art. 216, comma 1, n.2 (seconda parte) e art. 223, comma 1, L.F.
Norme che descrivono il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e le conseguenze: i rilievi difensivi relativi all'elemento oggettivo e soggettivo del reato sono stati ritenuti generici e non decisivi.
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica negativa del giudice di merito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Richiamato indirettamente come criterio di riferimento per gli elementi considerabili nella valutazione della sospensione condizionale; la Corte ha ricordato che il giudice non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi ma quelli ritenuti prevalenti.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'interesse a dedurre l'abnormità del procedimento; la Corte ha rilevato l'assenza di interesse del ricorrente su tal punto.
Massime di principio
- La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è legittima anche quando la notifica al domicilio eletto non è eseguibile per temporanea assenza; ciò non determina automaticamente la nullità della citazione, che richiede l'inidoneità a garantire la conoscenza effettiva.
- Le eccezioni di abnormità del procedimento richiedono interesse e specificità: la celebrazione del giudizio in forma orale/udienza pubblica durante il periodo emergenziale non è di per sé abnorme se non ha determinato pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- La Corte di legittimità limita il proprio sindacato sulla valutazione delle prove e sulla motivazione concreta del giudice di merito: censure generiche sul travisamento della prova o richieste di letture alternative dei fatti sono inammissibili se non specificamente e puntualmente dimostrate.
- La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa alla prognosi del giudice di merito; tale prognosi, se adeguatamente motivata sulla base dei criteri rilevanti, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- La condanna della parte civile alle spese dell'imputato è possibile solo se le statuizioni civili favorevoli alla parte civile vengono effettivamente revocate o rigettate (ad es. a seguito di impugnazione da parte della stessa): una richiesta di condanna senza che la parte civile abbia impugnato le statuizioni non è fondata.
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