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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07309/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il diniego dell’Amministrazione a una richiesta di variazione catastale presentata dal contribuente per un immobile sito nel Comune di Enego, già censito in categoria D/2, con istanza volta a ottenere il classamento in categoria A/11. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione ritenendo che l’atto di diniego fosse impugnabile e che l’immobile, per ubicazione, caratteristiche strutturali e riconoscimento amministrativo regionale/provinciale come rifugio alpino, dovesse essere ricondotto alla categoria A/11. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il diniego era un atto di autotutela non impugnabile nel merito e che il giudice aveva sindacato illegittimamente una pretesa tributaria ormai definitiva; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina catastale e della normativa regionale, affermando che il classamento degli immobili ordinari deve avvenire secondo il criterio delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e della comparazione con le unità similari presenti nel quadro tariffario, non potendo la decisione fondarsi solo sulla qualificazione regionale di rifugio alpino e sull’ubicazione sopra i 1300 metri.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che il diniego di variazione catastale rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546/1992, sicché il giudice tributario può conoscere della domanda di classamento. Tuttavia ha ritenuto erronea la decisione di merito perché la CTR aveva fondato il nuovo classamento su una normativa regionale non pertinente al classamento catastale, senza applicare il criterio proprio degli immobili a destinazione ordinaria, fondato sulla stima comparativa e sul raffronto tra le caratteristiche del bene e quelle delle unità similari del territorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione o falsa applicazione di legge comprende anche l’errore di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Il diniego di variazione catastale è impugnabile come atto relativo alle operazioni catastali.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie sul classamento e sull’attribuzione della rendita catastale.

  • art. 1 D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    Il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria, non perentoria.

  • r.d.l. n. 652 del 1939

    Ha disciplinato il nuovo catasto edilizio urbano distinguendo gli immobili a destinazione ordinaria da quelli a destinazione speciale o particolare.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949

    Per gli immobili a destinazione ordinaria il classamento avviene con categoria e classe; per quelli speciali o particolari mediante stima diretta.

  • d.m. n. 28 del 1998

    Richiamato nel motivo di ricorso quale normativa del sistema catastale.

  • legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, art. 25 e allegato G

    La Corte ha ritenuto che tale normativa regionale non fosse pertinente alla disciplina del classamento catastale.

Massime di principio

  • Il diniego di variazione catastale richiesto dal contribuente è impugnabile dinanzi al giudice tributario quando incide sull’attribuzione della rendita o sul classamento dell’unità immobiliare.
  • Nel giudizio sul classamento catastale, il giudice deve applicare la disciplina catastale propria del tipo di immobile in contestazione e non può fondare la decisione su qualificazioni amministrative o normative estranee al sistema catastale.
  • Per gli immobili a destinazione ordinaria il classamento deve avvenire secondo stima comparativa, mediante confronto tra caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e quelle delle unità similari presenti nel quadro tariffario del comune.
  • L’errore di sussunzione integra violazione/falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., quando il fatto concreto è ricondotto a una norma che non lo regola.
  • Il potere di autotutela dell’Amministrazione non può essere utilizzato per negare in radice la tutela giurisdizionale contro un atto che, nella sostanza, attiene al classamento catastale e all’attribuzione della rendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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