Cassazione Penale, Sentenza n. 1886/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) nullità per violazione della legge penale e errata applicazione in relazione alla dichiarazione di assenza per mancata conoscenza del procedimento, sostenendo che le notifiche al domicilio eletto erano risultate infruttuose, che la notifica era stata eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e che il difensore aveva poi rinunciato al mandato, con la conseguenza che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del procedimento; (2) nullità e vizio di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza (assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro per due anni), sostenendo che la misura è stata applicata nonostante la condanna fosse per un fatto di lieve entità (capoverso art. 648 c.p.) e che gli elementi del casellario giudiziale non dimostravano pericolosità sociale concreta e attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la sentenza di appello attesta la presenza dell'imputato in udienza con il difensore di fiducia, per cui non poteva dirsi mancata conoscenza del processo; inoltre la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. vale come notifica anche per l'imputato e l'eventuale rinuncia al mandato non inficia automaticamente tale presunzione di conoscenza, restando l'onere di allegare circostanze che dimostrino l'effettiva mancata conoscenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione preclusa: la sentenza di primo grado era stata appellata solo dal PM e l'imputato non aveva proposto appello; pertanto non poteva sollevare in Cassazione questioni non previamente dedotte in grado di merito riguardanti la misura di sicurezza. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La notifica al difensore, effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4, è stata considerata valida anche ai fini della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la successiva rinuncia del difensore non annulla di per sé la presunzione di conoscenza.
Il fatto è stato ricondotto al capoverso (ipotesi di lieve entità); la qualificazione del fatto come 'lieve' è stata confermata in sede di appello e rileva nel giudizio comparativo con la recidiva.
Richiamata la nomina del difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p.) in relazione alla vicenda difensiva; la nomina non altera la valutazione sulla conoscenza del processo quando il difensore di fiducia aveva ricevuto le notifiche.
Richiamato il comma 3 in funzione della rilevanza della rinuncia al mandato del difensore: la Corte evidenzia che la rinuncia non elimina automaticamente la presunzione di conoscenza quando il difensore aveva ricevuto le comunicazioni.
Utilizzato per giustificare la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; strumento procedurale impiegato nel procedimento.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la comminazione della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. si presume efficace anche per l'imputato: chi eccepisce mancata conoscenza deve provare circostanze concrete che dimostrino l'assenza di tale conoscenza.
- La semplice rinuncia del difensore non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, specialmente se il difensore aveva ricevuto la notifica; va valutata la vicenda nel suo complesso e con elementi fattuali.
- Le nullità di regime intermedio (non assolute) devono essere tempestivamente dedotte in sede di merito; se non eccepite in tempo, sono precluse in Cassazione.
- Questioni relative a misure di sicurezza o ad altre questioni sostanziali non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se la parte non ha impugnato o eccepito tali profili nei gradi di merito: vale la regola della 'catena devolutiva'.
- Quando il ricorso è inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende, rendendo onerosa la proposizione di ricorsi infondati o procedimentalmente preclusi.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza richiede un apprezzamento concreto e motivato dai giudici di merito; tuttavia la possibilità di sindacare tale giudizio in Cassazione è vincolata alla tempestiva deduzione in sede di merito.
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