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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7611/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento chiedendo la cassazione per: (1) insufficiente motivazione sulla responsabilità, in particolare l'evocazione generica di una "gestione di fatto" della ditta di Chen Yine; (2) vizio nella statuizione sulla confisca, perché nella richiesta di applicazione della pena non era stata concordata la sanzione amministrativa accessoria; (3) con motivi aggiunti, contestazione del calcolo del profitto del reato per non avere sottratto dal risparmio di spesa le somme corrisposte ai lavoratori a titolo retributivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., la doglianza sul difetto di motivazione della sentenza di patteggiamento non sia motivo consentito di ricorso per cassazione; sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la misura patrimoniale non concordata non possa essere comunque disposta con la sentenza di patteggiamento (richiamando orientamenti di Sezioni Unite sul potere del giudice di applicare misure non concordate e la loro impugnabilità per motivazione); il motivo aggiunto è stato considerato tardivo e, comunque, connesso a motivi inammissibili, quindi inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza mantiene la struttura tipica ma il giudice deve pur sempre accertare l'assenza delle cause di proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena; esclude il difetto di motivazione come autonomo motivo di cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento che il giudice deve verificare anche nella sentenza di patteggiamento; tuttavia l'omissione di motivazione su tale verifica non è sindacabile in Cassazione secondo l'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di merito il potere di applicare misure di sicurezza o accessorie anche nella sentenza di patteggiamento in relazione al quantum della pena, anche se non concordate dalle parti.

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la cassazione per vizio di motivazione; la Corte richiamata precisa che la statuizione su misure non concordate è impugnabile per vizio di motivazione con ricorso per cassazione.

  • artt. 81, 110, 603-bis cod. pen.; artt. 12, co.5, 22, co.12 e 12-bis lett. c) d.lgs. n. 286/1998

    Riferimenti ai fatti e alle qualificazioni penali contestate (reati commessi e norme sull'immigrazione/impiego di stranieri). La Corte non sindaca le qualificazioni di merito nel patteggiamento se non nei limiti ammessi dall'art. 448, comma 2-bis.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) gli spazi di impugnazione in Cassazione sono ristretti: non è ammesso dedurre la generica carenza di motivazione della decisione come motivo autonomo di cassazione.
  • Il giudice che ometta di motivare su eventuali cause di proscioglimento deve comunque svolgere gli accertamenti richiesti, ma l'omissione non è più sindacabile in Cassazione alla stregua del punto di diritto escluso dall'art. 448, comma 2-bis.
  • Le misure di sicurezza o patrimoniali non concordate tra le parti possono essere disposte dal giudice nella sentenza di patteggiamento; la loro legittimità può essere impugnata in Cassazione con riferimento al vizio di motivazione.
  • Motivi aggiunti o nuovi di impugnazione sono ammissibili solo se funzionalmente connessi ai motivi originari: nuovi temi tardivi e scollegati sono inammissibili.
  • Se il motivo principale del ricorso è inammissibile, i motivi aggiunti collegati a quello non possono sanare l'inammissibilità e cadono anch'essi.
  • In presenza di accordo di patteggiamento sussiste un implicito riconoscimento di responsabilità che rende più difficili i controlli di merito in sede di cassazione; le censure devono quindi essere mirate ai pochi profili ammessi (espressione della volontà, errata qualificazione, difetto di correlazione, illegalità della pena).

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