Cassazione Civile, Ordinanza n. 16799/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva prestato difesa d'ufficio in sede penale, aveva chiesto la liquidazione dei compensi anche per le attività svolte per recuperare il proprio credito professionale nei confronti dello Stato. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione contro il diniego, ritenendo che la procedura esecutiva non fosse stata utilmente completata: dopo il decreto ingiuntivo e il precetto, il creditore aveva eseguito un solo accesso presso il domicilio del debitore, trovando la porta chiusa, e aveva redatto un verbale di pignoramento negativo senza ulteriori tentativi o richiesta di ausilio della forza pubblica. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione degli artt. 116 c.p.c. e 82 d.P.R. 115/2002, sostenendo di aver comunque esperito due accessi e che l'ulteriore completamento della procedura, con richiesta della forza pubblica, avrebbe comportato un ingiustificato aggravio di spesa e tempi per lo Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui, quando al momento dell'accesso l'ufficiale giudiziario trova la porta chiusa e non vi sono persone abilitate a ricevere l'ingiunzione, la procedura esecutiva non può dirsi completata se non si verificano ulteriori adempimenti idonei ad accertare l'effettiva infruttuosità del recupero, incluso l'eventuale ricorso all'ausilio della forza pubblica. La Corte ha inoltre osservato che non era stato denunciato un vizio di omesso esame in relazione al secondo accesso e che, in ogni caso, la procedura esecutiva non conosce deroghe per il fatto che il debitore sia lo Stato. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi relativi alla procedura esecutiva solo se questa è stata inutilmente esperita per il recupero dell'onorario; la liquidazione segue il completamento del procedimento esecutivo richiesto dalla legge.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli elementi fattuali relativi all'iter esecutivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la questione era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
L'iter esecutivo non può considerarsi completato se l'accesso si arresta alla sola constatazione della porta chiusa senza ulteriori verifiche e adempimenti previsti dalla legge.
Se il destinatario non è presente, l'ufficiale giudiziario deve rivolgersi alle persone indicate dalla norma; la loro assenza impone ulteriori verifiche prima di ritenere infruttuosa la procedura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che intenda ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività di recupero del credito deve dimostrare di avere esperito integralmente la procedura esecutiva prevista dalla legge; un mero accesso negativo non basta, se non sono stati compiuti gli ulteriori adempimenti necessari.
- Quando l'accesso all'indirizzo del debitore si conclude con la sola constatazione della porta chiusa, il creditore deve proseguire con gli atti e le verifiche ulteriori richiesti dall'ordinamento per accertare l'effettiva irreperibilità o l'infruttuosità dell'esecuzione.
- La procedura esecutiva finalizzata al recupero del compenso professionale non è derogabile perché il debitore sia un'amministrazione pubblica; al contrario, il rigore richiesto può essere maggiore, fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute se l'esecuzione risulti infruttuosa.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione della valutazione del giudice di merito sugli esiti dell'esecuzione deve essere sorretta da una specifica censura processuale coerente con il vizio dedotto; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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