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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27960/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione impugnata, che restava confermata quanto alla responsabilità e alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la decisione di primo grado del G.U.P. del Tribunale, con la quale il fatto era stato riqualificato nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., quindi in tema di determinazione della pena. Secondo la Corte di cassazione, la doglianza si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e non era proponibile in sede di legittimità, poiché la quantificazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La sentenza impugnata aveva riqualificato il fatto in questa ipotesi di reato; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a prendere atto della decisione di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione sulla pena; la Corte osserva che la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la dosimetria della pena; la Corte ribadisce che il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è proponibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia sufficiente, non manifestamente illogica e dia conto delle deduzioni difensive.
  • Il vizio di motivazione sulla pena non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito, ma solo per denunciare l'assenza o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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