Cassazione Penale, Sentenza n. 10913/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/04/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata il 08/01/2021. Il ricorrente, tramite tre motivi, ha dedotto: (1) nullità per inosservanza delle norme procedurali (art. 678 comma 2-bis/1-bis, art. 667 comma 4 e art. 666 c.p.p.) in quanto l'opposizione è stata decisa in camera di consiglio senza previa fissazione dell'udienza e senza la notifica dell'avviso, con conseguente mancata partecipazione del difensore e del pubblico ministero; (2) vizio della motivazione e errore di fatto in quanto il Tribunale avrebbe errato nella lettura della nota dell'Ufficio Recupero Crediti (del 25/02/2022) ritenendo inesistenti prove di avvenuto pagamento delle spese processuali; (3) erronea applicazione di legge in relazione all'art. 179 c.p.p. e alla valutazione delle "condotte alternative" al risarcimento del danno, poiché le obbligazioni civili ex art. 185 cod. pen. non potrebbero costituire obblighi generici di "condotte alternative" non identificate. Ha inoltre richiamato elementi di buona condotta (informativa Questura di Torino e note di polizia).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo: la decisione in camera di consiglio senza preventiva fissazione dell'udienza e senza notifica dell'avviso ha determinato una nullità assoluta del provvedimento impugnato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il provvedimento è stato annullato ai sensi del principio richiamato in giurisprudenza secondo cui, in presenza di nullità assoluta per violazione del contraddittorio, occorre annullare e rinviare.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667 comma 4; pertanto l'ordinanza che decide l'opposizione deve rispettare le garanzie procedurali previste per l'incidente di esecuzione.
art. 667 cod. proc. pen. (comma 4)
Prevede che l'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione sia decisa con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666, previa fissazione dell'udienza, consentendo il contraddittorio.
Stabilisce le garanzie procedurali dell'incidente di esecuzione, in particolare la fissazione dell'udienza e l'attivazione del contraddittorio prima della decisione.
Richiamato in tema di nullità per violazione del contraddittorio; indica, in combinato disposto con art. 179, i casi in cui la violazione determina nullità assoluta.
Disciplina le nullità assolute e la conseguente annullabilità dei provvedimenti che violano garanzie essenziali del procedimento, richiedendo annullamento e rinvio quando ricorra tale nullità.
Norma sullo spazio di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione; citata nelle deduzioni sui motivi (lett. b, c, e) impugnatori della decisione del Tribunale.
Richiamato per precisare che il ricorso di cassazione per la materia trattata è deciso in camera di consiglio non partecipata, e che non è prevista la discussione orale del ricorso.
art. 623 comma 1 lett. b) e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamati come regole che impongono, ove si accerti una causa di nullità assoluta ex art. 179, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 10
Normativa che ha introdotto l'art. 678 comma 1-bis, specificando la procedura speciale per le istanze di riabilitazione davanti al tribunale di sorveglianza.
art. 185 cod. pen. (citato dal ricorrente)
Citato dal ricorrente in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato; la Corte prende atto dell'eccezione ma assorbe la questione in ragione dell'annullamento per vizio procedurale.
Massime di principio
- Le istanze di riabilitazione trattate dal tribunale di sorveglianza devono seguire la procedura speciale dell'art. 667 comma 4 e art. 666 c.p.p.: l'opposizione va decisa previa fissazione dell'udienza e con adeguata notifica dell'avviso affinché si realizzi il contraddittorio.
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza comporta una nullità assoluta del provvedimento finale quando la decisione viene adottata senza le garanzie del contraddittorio; in tali casi la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame.
- Prima di negare la riabilitazione per mancato pagamento di spese o pendenze, il giudice deve valutare correttamente la documentazione amministrativa: errori di lettura o uso di atti istruttori non corrispondenti al loro contenuto possono viziare la decisione.
- Le obbligazioni civili derivanti dal reato devono essere valutate con attenzione, ma non possono sostituire una valutazione procedurale: questioni di merito sulle "condotte alternative" o sulla sussistenza di obbligazioni civili possono essere riesaminate dopo che sia eliminato un vizio procedurale.
- Se si ravvisa una violazione del contraddittorio, il rimedio è l'annullamento con rinvio e non la valutazione diretta della Cassazione sul merito della riabilitazione; pertanto il difensore deve tempestivamente eccepire vizi procedurali e conservare prova delle notifiche e dei pagamenti.
- In pratica: verificare sempre la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in procedimenti di opposizione ex art. 667 c.p.p.; depositare prova del pagamento delle spese processuali presso gli uffici competenti e, se necessario, sollecitare chiarimenti documentali dall'Ufficio Recupero Crediti prima della decisione.
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