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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04260/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/03/2025, deducendo quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato contestato, lamentando un travisamento della prova e proponendo una diversa lettura dei dati processuali; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che il travisamento non era decisivo né idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valorizzazione di una sentenza assolutoria resa in altro procedimento a suo carico per un distinto episodio di ricettazione, prodotta in appello con motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il giudice di merito aveva spiegato perché quella pronuncia non indeboliva l'ipotesi accusatoria nel presente processo, in ragione della diversità delle condotte e degli elementi fattuali. Con il terzo motivo ha contestato la ritenuta recidiva; la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito deve essere concreta e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., ma ha reputato corretta e non sindacabile la motivazione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva; la Corte ha richiamato il carattere discrezionale del giudizio di bilanciamento e ha escluso la deducibilità di vizi non emergenti da illogicità o arbitrarietà manifeste.

Norme richiamate

  • art. 238-bis c.p.p.

    L'acquisizione di sentenze irrevocabili in altro procedimento non comporta automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi contenuti nella loro motivazione; il giudice conserva autonomia nella valutazione.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare l'effettiva indicazione di una perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con la recidiva rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato indirettamente per il riferimento al medesimo disegno criminoso nell'ambito della valutazione della recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura del merito probatorio e la sostituzione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; il travisamento della prova è deducibile solo se l'errore investe un elemento decisivo e tale da rendere illogico l'intero apparato argomentativo.
  • La denuncia di travisamento della prova non può risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti o in un semplice dissenso sulla attendibilità degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • L'acquisizione di una sentenza irrevocabile resa in altro procedimento non vincola il giudice del nuovo processo al contenuto dei relativi accertamenti o delle valutazioni in essa espresse, dovendo essere apprezzata la specifica diversità degli episodi e delle prove.
  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla base della sola gravità delle pregresse condotte o del loro arco temporale, ma richiede una valutazione concreta della loro effettiva significatività criminologica rispetto al fatto oggetto del giudizio.
  • Il giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione sufficiente o frutto di arbitrio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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