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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24202/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, sostanzialmente reiterando censure già formulate in appello e già disattese. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la propria incensuratezza e la stabilità lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, quindi non specifico e privo della necessaria critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha giudicato generici anche il secondo e il terzo motivo, poiché non indicavano in modo puntuale gli elementi trascurati dalla Corte territoriale e non consentivano un effettivo sindacato di legittimità; in particolare, ha osservato che il ricorrente non aveva spiegato quali indicatori di tenuità fossero stati omessi e che l'incensuratezza, da sola, non basta per le attenuanti generiche, né la stabilità lavorativa è decisiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è negata dalla Corte territoriale; in cassazione la doglianza è dichiarata generica perché non specifica quali indicatori di tenuità sarebbero stati trascurati.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare con precisione le ragioni di censura; la mancanza di tale specificità rende il motivo inammissibile per genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché difettano del requisito della specificità e non offrono una critica argomentata della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla responsabilità penale è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione puntuale, coerente e giuridicamente corretta, e il ricorso non replichi con argomenti nuovi o specifici.
  • Le censure relative alla particolare tenuità del fatto sono generiche se non indicano quali concreti indici di tenuità, rilevanti nel caso specifico, sarebbero stati omessi o mal valutati dal giudice di merito.
  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in base alla sola incensuratezza dell'imputato; anche la stabilità lavorativa, da sola, non è elemento decisivo per imporre la concessione del beneficio.
  • La genericità o la non specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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