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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31999/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. promosso dalla paziente per accertare una pretesa responsabilità della struttura sanitaria in relazione agli esiti di un trattamento ritenuto inadeguato, con gravi complicanze post-operatorie. Dopo il deposito della relazione peritale, la paziente è deceduta per cause indipendenti dalle lesioni denunciate e gli eredi hanno introdotto giudizio di merito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. oltre il termine di novanta giorni indicato dall’art. 8, comma 3, l. n. 24/2017. La Corte d’appello ha ritenuto procedibile la domanda e ha condannato l’ASL al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 8, comma 2 e 3, l. n. 24/2017, sostenendo che il mancato deposito del ricorso di merito entro novanta giorni dalla relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale comporti improcedibilità della domanda; ha quindi chiesto la cassazione della sentenza per avere la Corte territoriale escluso tale sanzione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l’art. 8 l. n. 24/2017 nel senso che la condizione di procedibilità riguarda solo la previa instaurazione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., mentre il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 serve esclusivamente a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, non a introdurre una seconda condizione di procedibilità. Il giudizio di merito rimane dunque proponibile anche oltre il termine, ma in tal caso produce effetti solo ex novo. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

    Costituisce il preventivo procedimento di consulenza tecnica la cui attivazione integra la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento nelle controversie di responsabilità sanitaria.

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile

    È il rito con cui va introdotto il giudizio di merito dopo l’espletamento o il fallimento dell’ATP; il suo deposito oltre il termine di novanta giorni non determina improcedibilità, ma solo la perdita degli effetti conservativi della domanda precedente.

  • art. 8 l. n. 24/2017

    La presentazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è condizione di procedibilità; il termine di novanta giorni del comma 3 è perentorio ai fini della salvezza degli effetti della domanda, non quale ulteriore condizione di procedibilità del giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È il parametro di legittimità invocato per censurare l’interpretazione della disciplina processuale da parte della Corte territoriale.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai fini della diffusione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di responsabilità sanitaria, il previo esperimento dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. è condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.
  • Il termine di novanta giorni per proporre il giudizio di merito dopo la consulenza tecnica preventiva non introduce una seconda condizione di procedibilità: la sua funzione è soltanto conservativa degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
  • La proposizione tardiva del giudizio di merito non rende la domanda improcedibile; comporta invece la perdita degli effetti collegati alla domanda introdotta con l’ATP, con produzione di effetti solo ex novo.
  • L’interpretazione delle norme processuali va condotta secondo il dato testuale e in modo coerente con il diritto di difesa e con i principi di ragionevole durata ed economia processuale, evitando letture che impongano oneri procedimentali non espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieConsenso informatoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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