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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11206/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo per lavori all'impianto idrico eseguiti in un immobile di proprietà del convenuto. Il giudice di pace aveva accolto la domanda in contumacia del convenuto. Quest'ultimo proponeva appello deducendo la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire e chiedendo la nullità della sentenza in base al principio di propagazione delle nullità processuali, senza articolare domande o deduzioni di merito. Il tribunale dichiarava l'appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la sola censura di nullità, senza richieste sul merito, non fosse sufficiente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata la nullità della citazione, il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere nel merito e non dichiarare l'inammissibilità; 2) omesso esame di fatti decisivi e di elementi istruttori, con riferimento alle difese e alle richieste formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il ricorrente sosteneva che la nullità della citazione comportasse la possibilità per il giudice d'appello di rinnovare gli atti e procedere al merito anche in assenza di specifiche domande di merito nell'atto di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando il recente principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando in appello si deduce la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius e il convenuto era rimasto contumace, il giudice d'appello deve ordinare, ove possibile, la rinnovazione degli atti nulli; tuttavia la rimessione in termini per le attività precluse non consegue automaticamente alla nullità, ma presuppone che il contumace dimostri che la nullità gli abbia impedito di avere materiale conoscenza del processo. Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a dedurre la nullità dell'atto introduttivo e della sentenza, senza formulare deduzioni o domande di merito e senza allegare che la nullità gli avesse impedito di conoscere il processo. Per tale ragione la decisione del tribunale è stata confermata. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che il chiarimento delle Sezioni Unite è successivo alla proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro evocato per denunciare la violazione di legge dedotta in cassazione

  • art. 163 c.p.c.

    l'omesso avvertimento tra gli elementi della vocatio in ius può integrare nullità della citazione

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere di avere svolto difese e richieste istruttorie nelle memorie

  • art. 294 c.p.c.

    la rimessione in termini del contumace è subordinata alla dimostrazione che la nullità della citazione abbia impedito la materiale conoscenza del processo

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere nel merito

  • art. 354 c.p.c.

    la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado è distinta dalla rimessione in termini

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato nel quadro della disciplina della rinnovazione degli atti nulli in appello

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione integrale delle spese per giusti motivi, qui ravvisati nella successiva composizione del contrasto giurisprudenziale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    è il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Quando in appello si deduce la nullità della citazione di primo grado per un vizio della vocatio in ius, il giudice di secondo grado deve distinguere tra rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini del contumace: la seconda non è automatica, ma richiede la prova che il vizio abbia impedito la conoscenza del processo.
  • La sola censura della nullità dell'atto introduttivo o della sentenza non basta, di per sé, a fondare un interesse all'impugnazione se l'appellante non allega anche una richiesta compatibile con la decisione di merito o con la specifica utilità concretamente perseguita.
  • La nullità della citazione non determina necessariamente una regressione integrale del giudizio: l'effetto processuale va commisurato alla concreta incidenza del vizio sul diritto di difesa, evitando un "premio" per la parte che, pur avendo conoscenza del processo, abbia scelto di restare contumace.
  • L'interpretazione delle norme sulla nullità della citazione e sulla rimessione in termini deve essere orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, bilanciando la tutela del contumace con l'esigenza di proporzionalità della reazione ordinamentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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