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Ordinanza

Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente per l'insorgenza della malattia (“mesotelioma pleurico” – diagnosticato in data 17.06.2021) occorsa al ricorrente – e per ottenere il risarcimento – dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna al pagamento degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l'insorgenza del “mesotelioma pleurico” – diagnosticato in data 17.06.2021 – contratto a causa, in conseguenza ed in connessione causale, con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, e connaturato, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive ed omissive, nonché alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti ed illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 20, L. 183/10, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa.

Giustizia amministrativa202215183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamenti e condotte asseritamente colpose e omissive del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, cui il ricorrente riconduce l'insorgenza del mesotelioma pleurico, nonché il silenzio formatosi sulla richiesta risarcitoria amministrativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa e di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mesotelioma pleurico diagnosticato il 17 giugno 2021, ritenuto causalmente connesso al servizio prestato presso la Marina Militare. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni riferiti al silenzio-inadempimento sulla richiesta risarcitoria presentata in sede amministrativa. Il TAR ha esaminato d'ufficio la propria competenza territoriale, rilevando che il rapporto di pubblico impiego era cessato al momento della proposizione del giudizio e che il ricorrente risiedeva a Bari sia al momento della diagnosi sia al momento della proposizione del ricorso. La questione decisiva ha riguardato l'applicazione dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., relativo agli effetti diretti territorialmente limitati dell'azione amministrativa, e il momento determinante per la competenza ai sensi dell'art. 5 c.p.c.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competente il TAR per la Puglia. Il Collegio ha ritenuto applicabile, poiché il rapporto di pubblico impiego era cessato, il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., anziché il foro del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. La controversia riguarda il complessivo agire del Ministero quale datore di lavoro e gli effetti delle condotte dedotte si esauriscono nel territorio di Bari, luogo di residenza dell'ex militare. Il criterio dell'efficacia spaziale, che opera anche per le controversie aventi ad oggetto comportamenti amministrativi e non soltanto provvedimenti impugnati, prevale in questo caso sul criterio della sede dell'amministrazione e radica la competenza presso il TAR territorialmente più vicino al ricorrente. La situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda; eventuali mutamenti successivi non incidono sulla competenza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo

    La competenza territoriale si determina sulla base della situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso; nel caso concreto è stata considerata la residenza del ricorrente a Bari.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Il criterio della sede dell'amministrazione e quello dell'efficacia spaziale sono complementari; il secondo sostituisce il primo quando gli effetti diretti dell'atto o del comportamento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio

    Il foro del pubblico impiego opera quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione della controversia; se il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio dell'efficacia spaziale realizza una logica di decentramento e prossimità della competenza territoriale, evitando l'accentramento presso il TAR Lazio in assenza di una specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del giudice amministrativo si determina con riferimento alla legge vigente e alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti sono irrilevanti.
  • Per le controversie relative a pubblici dipendenti, il foro del pubblico impiego opera quando il rapporto di servizio è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applicano i criteri ordinari dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio della sede dell'amministrazione e quello dell'efficacia spaziale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. sono complementari: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti del provvedimento, dell'atto, dell'accordo o del comportamento amministrativo sono limitati esclusivamente al territorio di una diversa circoscrizione regionale.
  • Il criterio dell'efficacia spaziale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. si applica anche alle controversie aventi ad oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, non soltanto a quelle impugnatorie di provvedimenti.
  • In una controversia risarcitoria promossa da un ex dipendente pubblico per danni asseritamente derivanti dal servizio, gli effetti delle condotte amministrative possono ritenersi territorialmente limitati al luogo di residenza dell'interessato, con conseguente radicamento della competenza presso il TAR competente per quel territorio, quando tale localizzazione risulti coerente con l'oggetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizione

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