Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i capi 18, 21, 22, 23, 24 e 25 e aveva annullato solo il capo 16. Il ricorrente deduceva: nullità per mancata autonoma valutazione degli indizi da parte del G.i.p. (artt. 292, comma 2 lett. c) e 309, comma 9 cod. proc. pen.) in relazione ai capi 18 e 21; mancata e carente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata valutazione di misure meno afflittive (art. 274, 275 cod. proc. pen. e art. 292 comma 2 lett. c-bis), con contestata omissione della valutazione del tempo intercorso dagli ultimi fatti; illogicità delle argomentazioni che escluderebbero in via generale l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla mancata autonoma valutazione: le captazioni telefoniche, le osservazioni, le immagini e le altre risultanze investigative erano sufficientemente pregnanti e il G.i.p. aveva svolto valutazione adeguata quanto ai capi 18 e 21; il Tribunale del riesame aveva a sua volta argomentato in modo congruo. I motivi relativi alle esigenze cautelari (secondo e terzo motivo) sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha condiviso la valutazione prognostica del Tribunale secondo cui la ripetitività degli affari, le modalità professionali del traffico di stupefacenti, i legami con il coindagato e i precedenti dell'indagato legittimano la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive. È stata dunque confermata la misura custodiale per i capi resistenti (eccetto il capo 16 già annullato dal Tribunale del riesame) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)
Rilevata la rilevanza della motivazione e della autonoma valutazione degli elementi nell'ordinanza di applicazione della misura; la corte osserva che la mancanza di autonoma valutazione è sanzionabile ma può essere meno rilevante se gli elementi investigativi sono chiari e pregnanti
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Obbligo del G.i.p. di compiere un esame autonomo degli elementi della richiesta cautelare; la sentenza afferma che tale requisito è stato rispettato per i capi 18 e 21
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c-bis
Richiesta di esposizione delle specifiche esigenze cautelari e delle ragioni per cui non siano idonee misure meno afflittive; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità delle misure alternative
Individuazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio); la Corte conferma che tali esigenze possono essere desunte dalla natura, modalità e ripetitività della condotta
Regole sull'applicazione delle misure cautelari e presunzioni relative (tra cui la doppia presunzione per reati di particolare gravità); la Corte ricorda che, anche se una presunzione è stata esclusa per il capo 16, restano valutabili gli elementi che giustificano la custodia per gli altri capi
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Doppia presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie; la sentenza osserva che la presunzione era stata considerata ma che il Tribunale ha comunque motivato la scelta in assenza della sola fattispecie annullata
art. 74 e 80 T.U. Stupefacenti e art. 73 T.U. Stupefacenti
Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti e sulle aggravanti; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative supportino la gravità indiziaria in relazione a tali fattispecie
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74
Norma del testo unico sugli stupefacenti citata nella rubricazione dei reati; utilizzata per inquadrare le ipotesi di traffico contestate
Massime di principio
- L'omissione di una autonoma valutazione del G.i.p. può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare, ma se le risultanze investigative (intercettazioni, osservazioni, videoregistrazioni, localizzazioni) sono chiare e pregnanti il giudice del merito può ritenere comunque sussistente la gravità indiziaria
- Le intercettazioni e la documentazione tecnica multiple costituiscono spesso prova forte di gravità indiziaria nel traffico di stupefacenti, soprattutto se corroborate da contatti ripetuti, prezzi, quantità e accordi espliciti
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità professionali dell'attività criminosa, dalla ripetitività degli affari, dai legami con altri indagati e da condotte che mostrino persistenza nell'attività illecita, anche se alcuni fatti sono datati
- La possibilità di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico) non è automatica: il loro carattere idoneo va valutato rispetto al rischio di mantenimento dei legami criminali, all'attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni e alla concretezza del pericolo di reiterazione
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico documentare con precisione gli elementi nuovi o la rilevanza del tempo trascorso dagli ultimi fatti e spiegare concretamente perché la misura custodiale sia sproporzionata rispetto a misure meno afflittive
- La valutazione cautelare è complessiva e prognostica: il giudice può legittimamente basarsi su una pluralità di elementi (modalità del fatto, personalità, ambiente sociale, precedente penale) per ritenere attuali esigenze cautelari
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