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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i capi 18, 21, 22, 23, 24 e 25 e aveva annullato solo il capo 16. Il ricorrente deduceva: nullità per mancata autonoma valutazione degli indizi da parte del G.i.p. (artt. 292, comma 2 lett. c) e 309, comma 9 cod. proc. pen.) in relazione ai capi 18 e 21; mancata e carente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata valutazione di misure meno afflittive (art. 274, 275 cod. proc. pen. e art. 292 comma 2 lett. c-bis), con contestata omissione della valutazione del tempo intercorso dagli ultimi fatti; illogicità delle argomentazioni che escluderebbero in via generale l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla mancata autonoma valutazione: le captazioni telefoniche, le osservazioni, le immagini e le altre risultanze investigative erano sufficientemente pregnanti e il G.i.p. aveva svolto valutazione adeguata quanto ai capi 18 e 21; il Tribunale del riesame aveva a sua volta argomentato in modo congruo. I motivi relativi alle esigenze cautelari (secondo e terzo motivo) sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha condiviso la valutazione prognostica del Tribunale secondo cui la ripetitività degli affari, le modalità professionali del traffico di stupefacenti, i legami con il coindagato e i precedenti dell'indagato legittimano la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive. È stata dunque confermata la misura custodiale per i capi resistenti (eccetto il capo 16 già annullato dal Tribunale del riesame) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)

    Rilevata la rilevanza della motivazione e della autonoma valutazione degli elementi nell'ordinanza di applicazione della misura; la corte osserva che la mancanza di autonoma valutazione è sanzionabile ma può essere meno rilevante se gli elementi investigativi sono chiari e pregnanti

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 9

    Obbligo del G.i.p. di compiere un esame autonomo degli elementi della richiesta cautelare; la sentenza afferma che tale requisito è stato rispettato per i capi 18 e 21

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c-bis

    Richiesta di esposizione delle specifiche esigenze cautelari e delle ragioni per cui non siano idonee misure meno afflittive; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità delle misure alternative

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individuazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio); la Corte conferma che tali esigenze possono essere desunte dalla natura, modalità e ripetitività della condotta

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sull'applicazione delle misure cautelari e presunzioni relative (tra cui la doppia presunzione per reati di particolare gravità); la Corte ricorda che, anche se una presunzione è stata esclusa per il capo 16, restano valutabili gli elementi che giustificano la custodia per gli altri capi

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Doppia presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie; la sentenza osserva che la presunzione era stata considerata ma che il Tribunale ha comunque motivato la scelta in assenza della sola fattispecie annullata

  • art. 74 e 80 T.U. Stupefacenti e art. 73 T.U. Stupefacenti

    Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti e sulle aggravanti; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative supportino la gravità indiziaria in relazione a tali fattispecie

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74

    Norma del testo unico sugli stupefacenti citata nella rubricazione dei reati; utilizzata per inquadrare le ipotesi di traffico contestate

Massime di principio

  • L'omissione di una autonoma valutazione del G.i.p. può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare, ma se le risultanze investigative (intercettazioni, osservazioni, videoregistrazioni, localizzazioni) sono chiare e pregnanti il giudice del merito può ritenere comunque sussistente la gravità indiziaria
  • Le intercettazioni e la documentazione tecnica multiple costituiscono spesso prova forte di gravità indiziaria nel traffico di stupefacenti, soprattutto se corroborate da contatti ripetuti, prezzi, quantità e accordi espliciti
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità professionali dell'attività criminosa, dalla ripetitività degli affari, dai legami con altri indagati e da condotte che mostrino persistenza nell'attività illecita, anche se alcuni fatti sono datati
  • La possibilità di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico) non è automatica: il loro carattere idoneo va valutato rispetto al rischio di mantenimento dei legami criminali, all'attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni e alla concretezza del pericolo di reiterazione
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico documentare con precisione gli elementi nuovi o la rilevanza del tempo trascorso dagli ultimi fatti e spiegare concretamente perché la misura custodiale sia sproporzionata rispetto a misure meno afflittive
  • La valutazione cautelare è complessiva e prognostica: il giudice può legittimamente basarsi su una pluralità di elementi (modalità del fatto, personalità, ambiente sociale, precedente penale) per ritenere attuali esigenze cautelari

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