Cassazione Civile, Ordinanza n. 19170/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo l’ammissione del proprio credito per il compenso maturato in forza di un’attività professionale svolta su incarico della società fallita dopo la dichiarazione di fallimento. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo che il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dal fallito per lo svolgimento di un’attività processuale a lui consentita non fosse opponibile alla massa e che il relativo credito non fosse prededucibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 43, commi 1 e 2, 44, 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che l’attività processuale svolta dal fallito, quando ricorrano le condizioni dell’art. 43, comma 2, l.fall., è sempre opponibile alla procedura e che il compenso del professionista incaricato ha natura prededucibile; con il secondo ha sostenuto che le spese dell’attività processuale, avendo depurato il patrimonio fallimentare da passività fiscali non dovute, dovessero essere pagate in prededuzione perché afferenti alla conservazione dei beni acquisiti al fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo incompatibile con l’orientamento consolidato secondo cui il credito sorto "in occasione" della procedura è prededucibile solo se, oltre al criterio cronologico, sia ravvisabile la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura; il solo fatto che il credito sorga in occasione del fallimento non basta. Ha inoltre osservato che il secondo motivo introduceva una questione di fatto e di merito non trattata nel decreto impugnato, senza che il ricorrente avesse assolto l’onere di indicare se e dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di Euro 4.000 in favore della cassa delle ammende e con nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La residua legittimazione processuale del fallito non comporta automaticamente l’imputazione alla procedura degli effetti dell’attività processuale svolta dal fallito stesso.
Richiamato dal ricorrente in connessione alla pretesa opponibilità del contratto e del credito alla massa.
Il credito sorto in occasione della procedura è prededucibile solo se, oltre al criterio cronologico, è riferibile all’attività degli organi della procedura.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prededuzione del credito professionale.
È il vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrastante con l’orientamento consolidato della Corte.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione del ricorso; in difetto di costituzione delle controparti, segue la condanna al pagamento della somma prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il credito può essere prededucibile solo se nasce in occasione della procedura e, soprattutto, è causalmente riferibile all’attività degli organi concorsuali; il solo dato cronologico non basta.
- La legittimazione processuale residuale del fallito non implica, di per sé, che gli effetti economici dell’attività processuale da lui compiuta siano automaticamente opponibili alla massa.
- Per dedurre in cassazione una questione non esaminata dal provvedimento impugnato e che richieda accertamenti di fatto, il ricorrente deve specificare di averla già proposta nei gradi di merito e indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto; in difetto, il motivo è inammissibile per novità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando il motivo contrasti con un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte, in applicazione dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Come è indicizzato
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