Cassazione Penale, Sentenza n. 219/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva due principali censure: 1) violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. e all'art. 23-bis del D.L. 176/2020, sostenendo che il processo d'appello era stato celebrato con rito cartolare nonostante la Corte avesse disposto la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; 2) vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto a Benito Farina è estinto per intervenuta prescrizione. Ha inoltre ritenuto infondato il profilo di inammissibilità radicale del ricorso, affermando che la dedotta illegittima celebrazione del processo in rito cartolare, nonostante l'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria, è motivo idoneo a instaurare il rapporto processuale e a far proseguire il decorso della prescrizione fino alla sua completa maturazione. Di conseguenza la condanna impugnata è stata annullata per estinzione del reato.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte riconosce che la disposizione è rilevante perché l'ordinanza che dispone la rinnovazione impedisce che il giudizio d'appello sia trattato come rito cartolare e incide sul decorso della prescrizione
art. 23-bis D.L. 176/2020
Richiamato dal ricorrente in relazione al rito cartolare in appello; la questione era se la celebrazione con rito cartolare fosse compatibile con l'ordine di rinnovazione istruttoria disposto dalla Corte
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non aveva applicato tale causa, configurando un vizio di motivazione
art. 606, comma 3 (richiami giurisprudenziali)
Citato nella motivazione giurisprudenziale sulla possibile manifesta infondatezza dei ricorsi; la Corte ricorda i criteri per valutare l'inammissibilità per manifesta infondatezza
art. 524 u.c. (richiami giurisprudenziali)
Richiamato nella ricostruzione storica dei parametri utilizzati dalla giurisprudenza per valutare l'inammissibilità per manifesta infondatezza; usato per spiegare i limiti della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La contestazione di un vizio procedurale in appello (es. celebrazione con rito cartolare nonostante l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria) può essere significativa ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale e del decorso della prescrizione: va valutata con attenzione perché può far proseguire la prescrizione fino alla sua maturazione
- La Corte di Cassazione valuta con rigore limitato le declaratorie di inammissibilità per manifesta infondatezza: non basta che un motivo sia infondato, occorre che sia caratterizzato da evidenti e palesi errori di diritto o da contrasti insanabili con gli atti processuali
- Quando il reato risulta estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; pertanto chi impugna può ottenere l'annullamento anche se il vizio dedotto è procedurale e non sostanziale
- La mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va sollevata e documentata con precisione in grado di dimostrare la rilevanza della tenuità del fatto: se non adeguatamente sviluppata potrebbe non prevalere sulla questione della prescrizione
- In situazioni analoghe è consigliabile contestare tempestivamente sia i profili procedurali che quelli sostanziali (es. non punibilità, prescrizione), indicando chiaramente il nesso tra il vizio processuale e il decorso della prescrizione
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