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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22496/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, relativa alla violazione dell'art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, del codice della strada. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con il quale si denunciavano motivazione carente e apparente della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e aspecifica, non indicando puntualmente le ragioni di fatto e di diritto e non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, comunque del tutto generico e aspecifico. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici nel giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; il testo non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della responsabilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione di motivazione carente o apparente non è ammissibile quando la decisione di merito presenti una motivazione logicamente coerente e idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità e la dosimetria della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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