Cassazione Civile, Ordinanza n. 28658/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato gli avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini finanziarie sui conti bancari e postali dei medesimi, in quanto soci di una società. La CTR aveva ritenuto che la verifica fosse legittimabile solo nell'ambito dell'accertamento del reddito della società e che non fosse possibile emettere contestazioni nei confronti dei singoli soci senza un previo accertamento del reddito della società. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato d'ufficio su una questione non dedotta dalle parti, ossia sui poteri dell'Ufficio di rettificare il reddito delle persone fisiche. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 633/1972, affermando che l'accertamento a carico della società era stato solo il presupposto iniziale delle indagini sui soci e che le richieste di chiarimenti sui movimenti finanziari erano fondate sui poteri istruttori previsti dalla legge, indipendentemente da un accertamento societario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al giudice di attribuire un bene diverso da quello domandato, ma non impedisce una diversa ricostruzione giuridica dei fatti; tuttavia, nel caso concreto, i contribuenti avevano contestato solo il vizio di sottoscrizione degli atti e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per le giustificazioni fornite sulle movimentazioni bancarie. Non avendo essi mai contestato il potere dell'Ufficio di procedere a rettifica del reddito delle persone fisiche, la CTR aveva deciso su una questione non devoluta, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può attribuire un bene non richiesto né pronunciarsi su questioni non dedotte dalle parti; può però applicare una norma diversa o ricostruire autonomamente i fatti, purché resti nei limiti della domanda e delle eccezioni.
Richiamato come base dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria in materia di indagini sui movimenti bancari.
Richiamato nel ricorso e nella motivazione della CTR in tema di rettifica del reddito delle persone fisiche; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione poiché accoglie il primo motivo e assorbe il secondo.
Richiamato dal ricorrente come ulteriore fondamento dei poteri di richiesta di giustificazioni sulle operazioni finanziarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare il vizio di ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di fondare la decisione su una questione non dedotta dalle parti, quando tale questione esuli dal thema decidendum così come delineato dalle domande ed eccezioni introdotte.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, nel decidere la domanda proposta, ricostruisce autonomamente i fatti di causa o applica una norma giuridica diversa da quella invocata, purché resti entro i limiti della controversia.
- Nel processo tributario, la censura per ultrapetizione è configurabile quando la sentenza risolve la lite su un presupposto difensivo o su una questione che non sia stata effettivamente sollevata dai contribuenti nei ricorsi introduttivi o nei motivi di appello.
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