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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09120/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La difesa deduceva, con due motivi principali: (i) vizio di motivazione per omessa valutazione del rischio per la persona denunciato nella memoria e nel verbale di audizione davanti alla Commissione tecnica, nonché mancata considerazione della precedente istanza di protezione internazionale dichiarata inammissibile per irreperibilità; (ii) violazione di legge invocando l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 (presunta efficacia sospensiva della domanda di protezione internazionale sull'esecuzione del decreto di espulsione) e la necessità di tenere conto di tale richiesta nell'applicabilità dell'espulsione o delle misure alternative.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di XXXXXX per nuovo esame. Ha motivato l'annullamento con la constatazione che il Tribunale non ha realmente esaminato e confrontato le circostanze concrete riferite dal ricorrente (compreso il verbale d'audizione e la precedente istanza), limitandosi a ritenere la domanda di protezione pretestuosa sulla sola base della tardiva proposizione. La Corte ha ribadito che l'espulsione prevista dall'art. 16 è soggetta a verifica preliminare del giudice in ordine al concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine e che l'art. 19 contiene un elenco non tassativo di cause ostative. L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo esaminare il secondo; il provvedimento è quindi annullato con rinvio perché venga svolta una valutazione concreta della eseguibilità dell'espulsione anche con riferimento al titolo di reato.

Norme richiamate

  • art. 16, d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione)

    L'espulsione prevista dal comma 5 (per stranieri condannati, pena non superiore a due anni per reati non ostativi) ha natura sostanzialmente amministrativa ed è misura alternativa alla detenzione. La sua legittimità è soggetta a verifica giudiziale preliminare circa l'eventuale rischio per i diritti fondamentali dello straniero (comma 9 rimanda alle condizioni ostative di cui all'art. 19).

  • art. 19, d.lgs. n. 286/1998

    Contiene le condizioni ostative all'espulsione (es. asilo, protezione sussidiaria, esigenze umanitarie, rapporti familiari rilevanti). La norma è non tassativa e va interpretata e integrata alla luce dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali (Corte EDU, diritto UE).

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 (procedura di protezione internazionale)

    Riconosce allo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale il diritto di rimanere nel territorio fino alla valutazione della domanda. Nel giudizio di merito la domanda può incidere sull'eseguibilità dell'espulsione, richiedendo al giudice una verifica concreta del rischio invocato; tuttavia la Corte di cassazione ha deciso sul vizio motivazionale senza approfondire il punto sollevato sulla automatica inidoneità all'espulsione.

Massime di principio

  • Quando è disposta un'espulsione ai sensi dell'art. 16 T.U. immigrazione, il giudice di sorveglianza deve effettuare una verifica concreta e motivata sul rischio che l'espulso subisca violazioni dei diritti fondamentali o persecuzioni nel paese di origine; non è sufficiente una decisione meramente formale o basata su valutazioni di pretestuosità non confrontate con le prove.
  • La presentazione di una domanda di protezione internazionale impone al giudice di considerare le circostanze emerse (verbali di audizione, precedenti istanze, elementi probatori): tali elementi possono integrare le condizioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19 T.U. immigrazione.
  • L'art. 19 elenca cause ostative in termini non tassativi; il giudice deve interpretare e integrare la norma alla luce della Costituzione e delle fonti sovranazionali (Corte EDU, diritto UE) per valutare esigenze di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari.
  • Non è corretto respingere automaticamente come pretestuosa una domanda di protezione presentata dopo la notifica del decreto: il punto rilevante è la concretezza e la precisione delle allegazioni e la necessità di un confronto motivato da parte del giudice.
  • In caso di omissione o carenza motivazionale del giudice rispetto alle deduzioni difensive sul rischio personale, la Corte di cassazione annulla con rinvio; quindi la procedura dovrà ripetersi con valutazione concreta della eseguibilità dell'espulsione e, se del caso, della compatibilità con misure alternative.

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