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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50710/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 15/09/2022 (conferma e, per alcuni, accordo ex art. 599-bis) con plurime censure: vizio di motivazione per mancata o insufficiente valutazione delle ragioni che avrebbero dovuto portare al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nonostante l'accordo ex art. 599-bis (Mangiacotti, Caposeno); vizio di motivazione e eccessività nella quantificazione della pena e mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche (Lo Spoto, Cangio, Perdonò); violazione di legge e difetto di motivazione rispetto al compendio probatorio e al ruolo concorsuale attribuito (Cangio); deduzioni in punto di procedibilità per reati modificati dall'art. 624, comma 3 c.p.p. a seguito del d.lgs. n.150/2022 (Mangiacotti, Lo Spoto); e mancata ammissione alla partecipazione all'udienza di appello per Perdonò, nonostante istanza del difensore tramite PEC, con violazione degli artt. 178, 179, 420-ter e 601 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha esaminato separatamente i ricorsi. Per Mangiacotti il ricorso è stato dichiarato inammissibile: avuto riguardo all'accordo ex art. 599-bis la doglianza sul mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. è priva di rilievo; sono altresì inammissibili i motivi aggiunti relativi alla nuova procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022, secondo la giurisprudenza consolidata. Per Lo Spoto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla pena concordata è inammissibile dopo il concordato in appello; analogamente inammissibili i motivi aggiunti relativi alla modificata procedibilità. Per Caposeno il ricorso è inammissibile sia quanto all'aumento per continuazione (la pena concordata non può essere sindacata se non per illegalità) sia quanto al proscioglimento ex art.129 c.p.p. Per Cangio il ricorso è inammissibile: la Corte trovava adeguatamente motivato il compendio probatorio (intercettazioni, tabulati, confessioni di Lo Spoto) e giustificata la mancata concessione delle generiche; contestazioni di ruolo marginale non superano il sindacato di merito. Per Perdonò il ricorso è stato accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla negata partecipazione all'udienza d'appello nonostante la tempestiva istanza tramite PEC del difensore; ha annullato la sentenza impugnata per Perdonò e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Conseguenze procedurali e economiche: inammissibilità dei ricorsi di Mangiacotti, Lo Spoto, Caposeno e Cangio; condanna dei medesimi al pagamento delle spese e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna di Mangiacotti, Lo Spoto e Caposeno alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da Unicredit S.p.A. (€6.000,00 complessivi più accessori).

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il "concordato in appello" limita le censure proponibili in Cassazione: sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del PM e a difformità della pronuncia; sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati e la scelta della pena concordata, salvo il vizio di illegalità.

  • art. 129 c.p.p.

    Il proscioglimento per cause di non punibilità è una questione che, quando le parti hanno rinunciato ai motivi di gravame nell'ambito del concordato ex art. 599-bis, non può essere efficacemente dedotta in Cassazione se rientra nei motivi rinunciati.

  • art. 624, comma 3, c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)

    La modifica che rende alcuni reati procedibili a querela non produce, nei giudizi già definiti in grado di merito e pendenti in Cassazione, un'effetto di improcedibilità che sia idoneo a rendere ammissibile il ricorso; la giurisprudenza ha escluso che la sopravvenuta procedibilità prevalga sull'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 178, 179, 420-ter, 601 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione al diritto dell'imputato detenuto a partecipare al giudizio: la Corte ha ritenuto che la richiesta tempestiva, anche mediante il difensore e tramite PEC, imponeva di consentire la partecipazione all'udienza; la negazione di tale partecipazione è vizio procedurale rilevante che giustifica annullamento e rinvio.

  • art. 133 c.p.

    Principi di determinazione della pena: la mancata concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione alla luce del disvalore del fatto e del ruolo del singolo; la Corte territoriale motivò congruamente il diniego per Cangio.

  • art. 110 c.p. e art. 378 c.p.

    In materia di concorso di persone nel reato, il giudice di merito deve motivare la partecipazione concretamente accertata; la qualificazione di mera connivenza o di attività di favoreggiamento (art. 378) richiede valutazione di merito che la Cassazione non riforma se ancorata a valutazioni probatorie legittime (es. intercettazioni, tabulati, confessioni).

Massime di principio

  • Se è stato concluso un accordo ex art. 599-bis c.p.p., le censure in Cassazione sono fortemente limitate: non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati e sulla determinazione della pena concordata salvo che si tratti di illegalità palese.
  • La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela (d.lgs. n.150/2022) non produce automaticamente l'improcedibilità nei giudizi pendenti in Cassazione e non rende ammissibile un ricorso altrimenti inammissibile.
  • L'imputato detenuto ha diritto a partecipare all'udienza d'appello se ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire; tale manifestazione può essere fatta anche tramite il difensore (es. PEC) e la mancata ammissione ingiustificata costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio.
  • Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni, tabulati telefonici e confessioni sono di merito: la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, ma non riforma valutazioni di fatto corrette secondo le massime di esperienza.
  • Nel concordato in appello il giudice verifica la congruità della pena finale accettata dalle parti; errori di calcolo o passaggi intermedi non incidono una volta che la pena finale sia congrua e legale.
  • Se la Corte territoriale motiva adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche soffermandosi sul disvalore del fatto e sul ruolo dell'imputato, la Cassazione tende a confermare la decisione salvo vizio di diritto manifesto.

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